(1) Ai fini dell’apertura, del trasferimento di sede e dell’ampliamento della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali al dettaglio, i soggetti interessati presentano in modalità telematica, tramite il SUAP, domanda di autorizzazione, compilata sulla modulistica unificata predisposti dalla Provincia, al comune competente per territorio.
(2) In deroga al presente articolo, nel caso in cui l’ampliamento una tantum della superficie di vendita delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali al dettaglio non sia superiore al 10 per cento della superficie di vendita complessiva della struttura, si applica la disciplina di cui all’articolo 4 del presente regolamento.
(3) L’insediamento di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio nelle zone per insediamenti produttivi avviene ai sensi delle disposizioni della legge, del presente regolamento d’esecuzione e della legge provinciale n. 9/2018.
(4) La domanda di autorizzazione al comune competente per territorio, oltre a contenere quanto previsto all’articolo 4, commi 2 e 4, deve riportare quanto segue:
- l’esito della verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’articolo 15, comma 1, e dell’articolo 16, comma 1, della legge;
- una valutazione dell’impatto occupazionale netto;
- uno studio dell’impatto sulla rete commerciale esistente e sul contesto sociale, con particolare riferimento al commercio di prossimità;
- una descrizione analitica del sistema viario, dei trasporti e di accesso riguardante l’area interessata dal progetto, con indicazione delle eventuali ipotesi progettuali per le necessarie sistemazioni migliorative.
(5) L’autorizzazione commerciale è rilasciata ai sensi del presente articolo ed entro 120 giorni dalla data di ricevimento della domanda come previsto dall’articolo 60, comma 1, lettere c) e d), della legge, contestualmente al titolo abilitativo edilizio, ove necessario. Qualora il titolo abilitativo edilizio relativo all’immobile in cui l’attività commerciale si deve svolgere sia necessario e non sia stato acquisito nei termini indicati, il procedimento autorizzatorio commerciale, laddove si concluda con esito positivo, comporta l’emissione della relativa autorizzazione, il cui rilascio avverrà contestualmente al rilascio del corrispondente titolo abilitativo edilizio.