(1) L’indennità di espropriazione per le aree non edificabili consiste nel giusto prezzo da attribuire, entro i valori minimi e massimi stabiliti dalla commissione di cui all’articolo 11, all’area quale terreno agricolo considerato libero da vincoli di contratti agrari, secondo il tipo di coltura in atto al momento dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5.
(2) Per le aree boschive, l’indennità di cui al comma 1 è riferita al valore del terreno; il legnatico può essere utilizzato dal proprietario, che provvede all’asporto del medesimo, a pena di decadenza, entro 30 giorni rispettivamente dalla data di accettazione dell’indennità e dalla data di notificazione del decreto di esproprio, salvo diversi accordi con il richiedente.30)