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b) Legge provinciale 15 aprile 1991, n. 101)
Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1991, n. 19.

Art. 6 (Pagamento dell'indennità)11)             delibera sentenza

(1)  12)

(2)  L'indennità determinata ai sensi dell’articolo 7/quater, dell’articolo 7/quinquies, commi 2 e 3, dell’articolo 10, dell’articolo 13 e dell’articolo 14 è aumentata del 10 per cento, qualora i proprietari o gli altri interessati non propongano opposizione alla determinazione della stessa ai sensi dell'articolo 15. Quando l'indennità è pari al valore venale del bene, la stessa non viene aumentata.13)

(3)  Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o di opere private di pubblica utilità, che non rientrano nella competenza della Provincia, dei comuni e dei loro enti, aziende e consorzi, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si ordina, inoltre, al promotore dell'esproprio o ad altro ente tenuto per legge di versare sul conto di tesoreria  dell'autorità espropriante le indennità in favore degli aventi diritto, maggiorate del 10 per cento, entro 30 giorni dalla data di notificazione del decreto stesso, a pena di inefficacia dell'intera procedura. 14)

(4)  Decorso il termine per l'opposizione di cui all'articolo 15, si procede al pagamento dell'indennità. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 5 sono dovuti gli interessi legali. Gli interessi legali non sono dovuti sulle indennità versate  per le espropriazioni indicate nel comma 3. Ai fini del pagamento dell'indennità il proprietario o i suoi aventi diritto devono dichiarare la piena e libera proprietà del bene e di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi, e si devono obbligare a non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi. In caso di opposizione, si procede al pagamento del solo 80 per cento dell'indennità determinata in via amministrativa e si dispone altresì la restituzione, in favore del promotore dell'esproprio o dell'ente tenuto per legge a versare  le indennità, dell'importo corrispondente al 10 per cento delle indennità non accettate. 15)

(5)  Se il bene è gravato da ipoteca, l'indennità è corrisposta su autorizzazione scritta del titolare del diritto d'ipoteca.

(6)  In presenza di vincoli reali sui beni o di opposizione al pagamento delle indennità, e in assenza di accordo tra le parti sulle relative modalità di distribuzione, provvede, a richiesta della parte più diligente, l'autorità giudiziaria competente in base alla vigente normativa statale.16) 

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 462 del 27.12.2005 - Giustizia amministrativa - giudizio di ottemperanza - giudicato parziale - espropriazione per pubblica utilità - indennità - svincolo della somma depositata presso la tesoreria
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 175 del 30.03.2004 - Legittimazione attiva all'impugnazione degli atti espropriativi - decreto di stima per conguaglio - errore scusabile - decreto definitivo di esproprio adottato tardivamente
11)
La rubrica è stata così sostituita dall'art. 15, comma 1, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
12)
L'art. 6, comma 1, è stato abrogato dall'art. 18, comma 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
13)
L'art. 6, comma 2, è stato così modificato dall'art. 25, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.
14)
L'art. 6, comma 3, è stato così modificato dall'art. 15, comma 3, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
15)
L'art. 6, comma 4, è stato così modificato dall'art. 15, comma 5, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
16)
L'art. 6 è stato così sostituito dall'art. 38, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4. Vedi anche le norme transitorie di cui all'art. 47, comma 3, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.
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