(1) 12)
(2) L'indennità determinata ai sensi dell’articolo 7/quater, dell’articolo 7/quinquies, commi 2 e 3, dell’articolo 10, dell’articolo 13 e dell’articolo 14 è aumentata del 10 per cento, qualora i proprietari o gli altri interessati non propongano opposizione alla determinazione della stessa ai sensi dell'articolo 15. Quando l'indennità è pari al valore venale del bene, la stessa non viene aumentata.13)
(3) Se l'espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o di opere private di pubblica utilità, che non rientrano nella competenza della Provincia, dei comuni e dei loro enti, aziende e consorzi, con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, si ordina, inoltre, al promotore dell'esproprio o ad altro ente tenuto per legge di versare sul conto di tesoreria dell'autorità espropriante le indennità in favore degli aventi diritto, maggiorate del 10 per cento, entro 30 giorni dalla data di notificazione del decreto stesso, a pena di inefficacia dell'intera procedura. 14)
(4) Decorso il termine per l'opposizione di cui all'articolo 15, si procede al pagamento dell'indennità. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 5 sono dovuti gli interessi legali. Gli interessi legali non sono dovuti sulle indennità versate per le espropriazioni indicate nel comma 3. Ai fini del pagamento dell'indennità il proprietario o i suoi aventi diritto devono dichiarare la piena e libera proprietà del bene e di assumersi ogni responsabilità in ordine ad eventuali diritti di terzi, e si devono obbligare a non effettuare sullo stesso bene alcun atto di disposizione o di costituzione di diritti a favore di terzi. In caso di opposizione, si procede al pagamento del solo 80 per cento dell'indennità determinata in via amministrativa e si dispone altresì la restituzione, in favore del promotore dell'esproprio o dell'ente tenuto per legge a versare le indennità, dell'importo corrispondente al 10 per cento delle indennità non accettate. 15)
(5) Se il bene è gravato da ipoteca, l'indennità è corrisposta su autorizzazione scritta del titolare del diritto d'ipoteca.
(6) In presenza di vincoli reali sui beni o di opposizione al pagamento delle indennità, e in assenza di accordo tra le parti sulle relative modalità di distribuzione, provvede, a richiesta della parte più diligente, l'autorità giudiziaria competente in base alla vigente normativa statale.16)