1. Gli enti gestori dei servizi sociali offrono una consulenza e un supporto finalizzati alla realizzazione del proprio progetto abitativo. A tale scopo essi costituiscono nel bacino territoriale di competenza un nucleo specializzato e facilmente individuabile per la cittadinanza. La consulenza può essere offerta anche in forma di consulenza tra pari.
2. La consulenza e il supporto si rivolgono alle persone di cui all’articolo 3 per l’intero arco della loro vita. Si rivolgono inoltre alle famiglie delle suddette persone, anche prima del raggiungimento della maggiore età da parte di queste ultime.
3. La consulenza comprende l'informazione sulle tipologie di servizi e prestazioni abitative esistenti, inclusi eventuali progetti innovativi, con il coinvolgimento e l'attivazione, al bisogno, della rete dei servizi competenti. La persona è inoltre supportata nella pianificazione e nella realizzazione del proprio progetto abitativo e le famiglie sono accompagnate nel corso del processo di cambiamento.
4. Se la gestione del progetto abitativo individuale da parte della persona stessa o della sua famiglia non è più possibile a causa di problemi di salute, di invecchiamento o della scomparsa del familiare che seguiva il progetto, i servizi sociali offrono una consulenza specifica che ne assicuri la prosecuzione. Tale consulenza garantisce la qualità del progetto, anche attraverso l’attivazione dei servizi e delle prestazioni esistenti sul territorio.
5. Gli operatori e le operatrici del nucleo specializzato di cui al comma 1 lavorano in rete con i servizi sanitari, i servizi sociali e socio-sanitari pubblici e privati territoriali. Gli enti competenti per l’assegnazione di alloggi dell'edilizia abitativa agevolata e sociale fanno parte della suddetta rete.