1. L’attuazione delle misure di cui ai presenti criteri rappresenta un compito degli enti gestori dei servizi sociali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, in collaborazione con la rete dei servizi di cui all’articolo 26 dei presenti criteri.
2. Gli enti gestori dei servizi sociali possono affidare in gestione i servizi e le prestazioni di cui ai presenti criteri anche ad enti privati.
3. Le misure sono attuate in ottemperanza ai principi generali di cui all’articolo 3 della legge e sono organizzate in modo tale da riconoscere e promuovere l’autodeterminazione, l'esercizio della responsabilità, l’espressione della libertà di scelta, la partecipazione e l’assunzione di un ruolo attivo in qualità di persona adulta appartenente alla comunità.