1. La fruizione dei servizi e delle prestazioni di cui ai presenti criteri è soggetta alla compartecipazione tariffaria secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
2. Gli enti gestori garantiscono agli utenti dei servizi residenziali la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.