1. L’assistenza domiciliare qualificata è un servizio rivolto alle persone di cui all’articolo 3, anche se minorenni. Tale servizio eroga prestazioni assistenziali a carattere integrativo e di supporto presso il domicilio della persona e ha lo scopo di favorirne la permanenza nell’ambiente di vita abituale. Serve inoltre come supporto e sollievo per chi si fa carico dell'assistenza.
2. A tale scopo gli enti gestori dei servizi di assistenza domiciliare garantiscono una formazione mirata del personale per rispondere ai bisogni specifici delle persone di cui al presente articolo.
3. Per sostenere lo sviluppo dei progetti di autonomia abitativa e per favorire la permanenza della persona nell’ambiente di vita abituale, gli operatori e le operatrici del servizio di assistenza domiciliare collaborano con tutti i servizi territoriali, e in particolare con il servizio di accompagnamento socio-pedagogico abitativo e i centri di training abitativo.