1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera e), della legge, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige garantisce la necessaria assistenza presso le strutture dei servizi sociali di cui agli articoli 11, 12 e 13 dei presenti criteri; l’assistenza è fornita in forma adeguata al fabbisogno degli utenti e attraverso un approccio interdisciplinare ed integrato. In particolare, l’Azienda sanitaria garantisce:
a) alle persone con disabilità, l’assistenza infermieristica, riabilitativa, psicologica e psichiatrica;
b) alle persone con malattie psichiche, l’assistenza infermieristica.
2. L’Azienda sanitaria garantisce, previa pianificazione con i servizi sociali e in accordo con gli stessi, la collaborazione sistematica e continuativa e un approccio riabilitativo di tipo unitario, che consideri sia gli aspetti medici, sia quelli psicologici e sociali legati alla disabilità, alle malattie psichiche e alla dipendenza patologica.
3. Le prestazioni, le forme della collaborazione con i servizi sociali e la messa a disposizione di personale sanitario sono stabilite nei criteri di accreditamento.
4. Le Ripartizioni provinciali Salute e Politiche sociali e l’Azienda sanitaria si incontrano annualmente per un confronto congiunto.
5. I servizi sociali e sanitari competenti attivano periodicamente a livello di comprensorio sanitario un tavolo tecnico di collaborazione. Il tavolo può essere convocato sia dai servizi sociali territoriali, sia dai servizi sanitari.
6. I servizi sociali e sanitari operanti nell’ambito della disabilità, della malattia psichica e delle dipendenze patologiche garantiscono attività di aggiornamento e di supervisione comuni.
7. Nel caso in cui l’assistenza infermieristica, riabilitativa, psicologica e psichiatrica garantita presso il servizio residenziale non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno degli utenti, i servizi sociali e i servizi sanitari di competenza individuano e attuano insieme soluzioni di accoglienza alternative in strutture sanitarie e sociosanitarie specialistiche del territorio provinciale o in strutture sociosanitarie specialistiche situate fuori dalla Provincia. Per le persone ammesse in strutture socio-sanitarie trovano applicazione le relative disposizioni vigenti in materia di ripartizione dei costi per il pagamento della retta.
8. Al fine di favorire la permanenza nel servizio residenziale dell’utente con un fabbisogno di prestazioni sanitarie aggiuntive temporanee, tali prestazioni sono individuate insieme ai servizi sanitari competenti e da questi erogate, per il periodo strettamente necessario, a integrazione delle prestazioni sanitarie già offerte nel servizio.
9. Per l’ammissione nei servizi residenziali per persone con disabilità, con malattia psichica e dipendenza patologica è previsto il parere obbligatorio del servizio sanitario competente. Gli enti gestori dei servizi sociali decidono autonomamente sull’ammissione.