1. Alle persone con disabilità permanente, è concessa una prestazione economica a parziale copertura delle spese di assistenza personale necessarie per intraprendere una vita abitativa al di fuori del nucleo familiare di origine o uscire da un servizio residenziale.
2. Le finalità della prestazione sono:
a) l’offerta agli utenti della possibilità di condurre una vita autonoma al di fuori del nucleo familiare di origine;
b) la deistituzionalizzazione delle persone che per mancanza di alternative abitano in servizi residenziali;
c) l’inclusione e la massima partecipazione alla vita della comunità.
3. I destinatari della prestazione sono le persone maggiorenni:
a) con una disabilità permanente accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
b) che percepiscono l’assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche;
c) che hanno il desiderio di realizzare una propria situazione abitativa autonoma al di fuori del nucleo familiare di origine o dei servizi residenziali;
d) al momento della presentazione della prima domanda di prestazione non hanno superato i 60 anni di età.
4. L'assistenza personale può essere organizzata nelle seguenti forme:
a) assunzione diretta del personale assistente da parte dell’utente (modello datore di lavoro);
b) acquisto da parte dell’utente di prestazioni assistenziali presso enti pubblici o privati;
c) in forma mista (combinazione delle forme di cui alle lettere a) e b)).
5. Agli utenti che necessitino di un supporto per la pianificazione e l’organizzazione dell’assistenza può essere riconosciuta una prestazione maggiorata.
6. Ulteriori disposizioni di dettaglio per le prestazioni di cui al presente articolo sono stabilite con separata deliberazione della Giunta provinciale.