1. I servizi e le prestazioni abitative di cui all’articolo 20 del capo VI della legge si distinguono nelle seguenti tipologie:
a) consulenza e supporto per la realizzazione del progetto abitativo individuale;
b) offerte per il rafforzamento delle competenze necessarie per l'autonomia abitativa; rientra in particolare in tali offerte il centro di training abitativo;
c) accompagnamento socio-pedagogico abitativo ed assistenza domiciliare qualificata;
d) servizi residenziali integrati nel tessuto sociale e diversificati a seconda delle varie esigenze. Fanno parte di questi servizi la comunità alloggio, la comunità alloggio con assistenza continuativa e la residenza;
e) accoglienza e accompagnamento di persone anziane con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica nei servizi dedicati agli anziani. Fanno parte di tali servizi le residenze per anziani, anche nelle forme dell’assistenza specifica, nonché tutte le altre forme di accompagnamento e assistenza abitativa previste per gli anziani;
f) accoglienza presso le famiglie affidatarie;
g) prestazioni economiche a copertura delle spese assistenziali per le persone che intraprendono il progetto di vita indipendente fuori dal nucleo familiare di origine;
h) servizi residenziali a carattere socio-sanitario;
i) forme abitative innovative.
2. Ad integrazione dei servizi e delle prestazioni di cui al comma 1, l’autonomia abitativa e la permanenza nel proprio domicilio sono promosse attraverso la prestazione economica per la copertura delle spese per la gestione domestica prevista dal decreto del Presidente della Provincia 31 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.