1. La comunità alloggio è un servizio residenziale con assistenza parziale, che offre accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e sostegno per sviluppare e valorizzare le competenze personali e sociali degli utenti, al fine di acquisire il massimo grado di autonomia abitativa e l'inclusione sociale sul territorio.
2. La comunità alloggio si rivolge di norma ad un unico gruppo di destinatari ai sensi dell’articolo 3, definito dall’ente gestore sulla base dell’utenza prevalente. Sono applicati i criteri di accreditamento previsti per il settore relativo a tale gruppo.
3. Alcuni posti possono essere destinati, sulla base del fabbisogno specifico della persona descritto nel progetto individuale, a utenti di uno degli altri gruppi di destinatari di cui all’articolo 3, fermi restando i seguenti presupposti:
a) la compatibilità delle caratteristiche e del livello di funzionamento della persona in relazione al gruppo abitativo scelto;
b) la continuità nella presa in carico della persona da parte del servizio sanitario inviante, per l’intera permanenza della stessa all’interno della comunità alloggio, con il ruolo di interlocutore per il personale del servizio;
c) un modello organizzativo adeguato all’accoglienza della persona.
4. Le finalità della comunità alloggio sono:
a) l’acquisizione, lo sviluppo e il mantenimento delle capacità e delle competenze necessarie a gestire le attività della vita quotidiana e il tempo libero, anche al fine di consentire successivamente un passaggio al centro di training abitativo, o ad altre forme di residenzialità supportata, o di conseguire direttamente l’autonomia abitativa in una propria abitazione;
b) il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale e la promozione dell'autodeterminazione;
c) la normalizzazione della vita quotidiana;
d) la costruzione e la cura di una rete di relazioni sociali;
e) l’inclusione e la massima partecipazione alla vita sociale;
f) la promozione di una regolare attività lavorativa o occupazionale, oppure di una strutturazione significativa della giornata.
5. La comunità alloggio si rivolge a persone:
a) che necessitano di accompagnamento socio- pedagogico;
b) che non necessitano di assistenza e cura intensive e continuative;
c) che possono vivere temporaneamente da sole o in compagnia di altri utenti, senza la costante presenza di personale;
d) il cui fabbisogno di prestazioni sanitarie riabilitative e infermieristiche all’interno della comunità alloggio non supera i parametri stabiliti nei criteri di accreditamento, laddove previsti.
6. In caso di persone con malattia psichica, con dipendenza patologica o con doppia diagnosi, per l’ammissione sono necessari i seguenti ulteriori requisiti:
a) il regolare contatto con il servizio sanitario competente;
b) la stabilità psicofisica della persona in relazione alle finalità della comunità alloggio;
c) l’assenza di uno stato di dipendenza attiva da sostanze psicoattive o di dipendenze di tipo comportamentale. L'eventuale ammissione di persone che non soddisfano il requisito di cui alla presente lettera è subordinata alla valutazione dei servizi sociali, in collaborazione con il servizio sanitario competente.
7. In caso di necessità può essere attivato il servizio di reperibilità telefonica.
8. La comunità alloggio rappresenta per l’utente una soluzione abitativa temporanea o stabile. La durata della permanenza è legata al progetto individuale.
9. L'ammissione di persone di età pari o superiore ai 60 anni è possibile solo in casi eccezionali.
10. La comunità alloggio è costituita da una o più unità abitative, ciascuna delle quali offre da due a sei posti. In aggiunta possono essere offerti alcuni posti in forma di miniappartamenti. Sono fatti salvi i servizi già esistenti prima della data di applicazione dei presenti criteri.
11. Nella fase di passaggio nella propria abitazione, l’utente è seguito o seguita, se necessario, dal servizio di accompagnamento socio-pedagogico abitativo. Al bisogno, il personale della comunità alloggio può proseguire l’accompagnamento dell’utente presso la sua abitazione per un periodo massimo di due mesi prima dell’eventuale passaggio al servizio di accompagnamento socio-pedagogico abitativo. L’accompagnamento dell’utente da parte del personale della comunità alloggio può proseguire, per il periodo massimo di due mesi, anche in caso di passaggio a un’altra forma di residenzialità supportata.
12. Per promuovere l’inclusione, singoli posti della comunità alloggio possono essere messi a disposizione di studenti e studentesse o di altre categorie di persone individuate dall’ente gestore. Per l’ammissione di tali destinatari è necessario che gli stessi si impegnino a partecipare attivamente alla vita della comunità, svolgendo le attività individuate dall’ente gestore per il numero di ore dallo stesso stabilite.