1. Il processo di deistituzionalizzazione e i modelli abitativi inclusivi promuovono l’autodeterminazione e sono orientati al rispetto dell'autonomia della persona.
2. Ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, del capo VI della legge, i servizi sociali promuovono per quanto possibile il processo di deistituzionalizzazione degli utenti accolti nei servizi residenziali esistenti, nel rispetto della volontà e delle esigenze individuali di sostegno, di cura ed assistenza degli utenti stessi. I servizi sociali valutano inoltre, in collaborazione con gli altri servizi coinvolti, possibili soluzioni abitative alternative ai servizi residenziali esistenti in favore dei nuovi utenti.
3. Il processo di deistituzionalizzazione si basa sui servizi e le prestazioni previste dai presenti criteri, tenendo conto delle risorse personali e territoriali nonché di quelle della rete familiare e sociale di riferimento.
4. I servizi sociali realizzano, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del capo VI della legge, modelli abitativi inclusivi attraverso la creazione di unità abitative di piccole dimensioni, ubicate in zone residenziali, facilmente raggiungibili e servite dai mezzi pubblici e dai servizi generali e di prossimità. Anche l’organizzazione interna dei modelli abitativi deve essere strutturata in modo tale da promuovere l'inclusione.
5. Nell’ottica del processo di deistituzionalizzazione, non possono di norma essere pianificati e istituiti servizi abitativi presso strutture sociali di grandi dimensioni già esistenti. Sono fatti salvi i servizi pianificati o istituiti prima della data di applicazione dei presenti criteri.
6. I servizi sociali promuovono e propongono modelli abitativi innovativi e, con la partecipazione delle persone interessate, elaborano progetti pilota in collaborazione con l’Ufficio provinciale Persone con disabilità.