1. Ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 2, del capo VI della legge, le persone di cui all'articolo 3 dei presenti criteri accedono in su base paritaria ai servizi e alle strutture residenziali siti nel territorio provinciale e destinati in generale alla popolazione.
2. Nell’ambito delle misure di cui ai presenti criteri, le persone scelgono dove e con chi abitare, con il supporto e l’accompagnamento dei servizi sociali e sanitari competenti. Per assicurare la libertà di espressione delle persone, i servizi sociali attivano forme e strumenti adatti di sostegno alla comunicazione.
3. Gli enti gestori dei servizi sociali accolgono le domande di ammissione in servizi residenziali anche se tali servizi non appartengono al rispettivo bacino territoriale di competenza o sono gestiti da enti privati accreditati. Il pagamento della retta non deve pregiudicare la libera scelta della persona circa il luogo in cui vivere, quando quest’ultimo:
a) coincide con la sede del proprio luogo di lavoro o di svolgimento della convenzione individuale per l’inserimento lavorativo o per l’occupazione lavorativa oppure è il luogo più vicino a tale sede;
b) è la sede dei principali contatti sociali della persona, importanti per la sua qualità di vita, o permette alla persona stessa di realizzare un percorso di piena autonomia rispetto dalla famiglia di origine;
c) costituisce un elemento essenziale per la riuscita del progetto di vita individuale e del progetto socio-riabilitativo.