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Delibera 30 marzo 2021, n. 284
Criteri sui servizi abitativi e prestazioni abitative per persone con disabilità, con malattia psichica e con dipendenza patologica

Allegato A

Criteri per i servizi e le prestazioni abitative per persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze patologiche

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. I presenti criteri disciplinano le misure di cui agli articoli 19, 20 e 21 del capo VI (“Abitare”) della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, di seguito denominata legge.

Articolo 2
Attuazione delle misure

1. L’attuazione delle misure di cui ai presenti criteri rappresenta un compito degli enti gestori dei servizi sociali di cui all’articolo 1, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, in collaborazione con la rete dei servizi di cui all’articolo 26 dei presenti criteri.

2. Gli enti gestori dei servizi sociali possono affidare in gestione i servizi e le prestazioni di cui ai presenti criteri anche ad enti privati.

3. Le misure sono attuate in ottemperanza ai principi generali di cui all’articolo 3 della legge e sono organizzate in modo tale da riconoscere e promuovere l’autodeterminazione, l'esercizio della responsabilità, l’espressione della libertà di scelta, la partecipazione e l’assunzione di un ruolo attivo in qualità di persona adulta appartenente alla comunità.

Articolo 3
Destinatari

1. Le misure si rivolgono alle persone con disabilità di cui all’articolo 2, comma 1, della legge, e alle persone con malattie psichiche o dipendenze patologiche di cui al suddetto articolo 2, comma 2, che abbiano compiuto 18 anni, salvo diversa disposizione dei presenti criteri.

Articolo 4
Diritto di accesso e di scelta

1. Ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 2, del capo VI della legge, le persone di cui all'articolo 3 dei presenti criteri accedono in su base paritaria ai servizi e alle strutture residenziali siti nel territorio provinciale e destinati in generale alla popolazione.

2. Nell’ambito delle misure di cui ai presenti criteri, le persone scelgono dove e con chi abitare, con il supporto e l’accompagnamento dei servizi sociali e sanitari competenti. Per assicurare la libertà di espressione delle persone, i servizi sociali attivano forme e strumenti adatti di sostegno alla comunicazione.

3. Gli enti gestori dei servizi sociali accolgono le domande di ammissione in servizi residenziali anche se tali servizi non appartengono al rispettivo bacino territoriale di competenza o sono gestiti da enti privati accreditati. Il pagamento della retta non deve pregiudicare la libera scelta della persona circa il luogo in cui vivere, quando quest’ultimo:

a) coincide con la sede del proprio luogo di lavoro o di svolgimento della convenzione individuale per l’inserimento lavorativo o per l’occupazione lavorativa oppure è il luogo più vicino a tale sede;

b) è la sede dei principali contatti sociali della persona, importanti per la sua qualità di vita, o permette alla persona stessa di realizzare un percorso di piena autonomia rispetto dalla famiglia di origine;

c) costituisce un elemento essenziale per la riuscita del progetto di vita individuale e del progetto socio-riabilitativo.

Articolo 5
Deistituzionalizzazione e modelli abitativi inclusivi

1. Il processo di deistituzionalizzazione e i modelli abitativi inclusivi promuovono l’autodeterminazione e sono orientati al rispetto dell'autonomia della persona.

2. Ai sensi degli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, del capo VI della legge, i servizi sociali promuovono per quanto possibile il processo di deistituzionalizzazione degli utenti accolti nei servizi residenziali esistenti, nel rispetto della volontà e delle esigenze individuali di sostegno, di cura ed assistenza degli utenti stessi. I servizi sociali valutano inoltre, in collaborazione con gli altri servizi coinvolti, possibili soluzioni abitative alternative ai servizi residenziali esistenti in favore dei nuovi utenti.

3. Il processo di deistituzionalizzazione si basa sui servizi e le prestazioni previste dai presenti criteri, tenendo conto delle risorse personali e territoriali nonché di quelle della rete familiare e sociale di riferimento.

4. I servizi sociali realizzano, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del capo VI della legge, modelli abitativi inclusivi attraverso la creazione di unità abitative di piccole dimensioni, ubicate in zone residenziali, facilmente raggiungibili e servite dai mezzi pubblici e dai servizi generali e di prossimità. Anche l’organizzazione interna dei modelli abitativi deve essere strutturata in modo tale da promuovere l'inclusione.

5. Nell’ottica del processo di deistituzionalizzazione, non possono di norma essere pianificati e istituiti servizi abitativi presso strutture sociali di grandi dimensioni già esistenti. Sono fatti salvi i servizi pianificati o istituiti prima della data di applicazione dei presenti criteri.

6. I servizi sociali promuovono e propongono modelli abitativi innovativi e, con la partecipazione delle persone interessate, elaborano progetti pilota in collaborazione con l’Ufficio provinciale Persone con disabilità.

Articolo 6
Tipologie di servizi e prestazioni abitative

1. I servizi e le prestazioni abitative di cui all’articolo 20 del capo VI della legge si distinguono nelle seguenti tipologie:

a) consulenza e supporto per la realizzazione del progetto abitativo individuale;

b) offerte per il rafforzamento delle competenze necessarie per l'autonomia abitativa; rientra in particolare in tali offerte il centro di training abitativo;

c) accompagnamento socio-pedagogico abitativo ed assistenza domiciliare qualificata;

d) servizi residenziali integrati nel tessuto sociale e diversificati a seconda delle varie esigenze. Fanno parte di questi servizi la comunità alloggio, la comunità alloggio con assistenza continuativa e la residenza;

e) accoglienza e accompagnamento di persone anziane con disabilità, malattia psichica o dipendenza patologica nei servizi dedicati agli anziani. Fanno parte di tali servizi le residenze per anziani, anche nelle forme dell’assistenza specifica, nonché tutte le altre forme di accompagnamento e assistenza abitativa previste per gli anziani;

f) accoglienza presso le famiglie affidatarie;

g) prestazioni economiche a copertura delle spese assistenziali per le persone che intraprendono il progetto di vita indipendente fuori dal nucleo familiare di origine;

h) servizi residenziali a carattere socio-sanitario;

i) forme abitative innovative.

2. Ad integrazione dei servizi e delle prestazioni di cui al comma 1, l’autonomia abitativa e la permanenza nel proprio domicilio sono promosse attraverso la prestazione economica per la copertura delle spese per la gestione domestica prevista dal decreto del Presidente della Provincia 31 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

Articolo 7
Consulenza e supporto per la realizzazione del progetto abitativo individuale

1. Gli enti gestori dei servizi sociali offrono una consulenza e un supporto finalizzati alla realizzazione del proprio progetto abitativo. A tale scopo essi costituiscono nel bacino territoriale di competenza un nucleo specializzato e facilmente individuabile per la cittadinanza. La consulenza può essere offerta anche in forma di consulenza tra pari.

2. La consulenza e il supporto si rivolgono alle persone di cui all’articolo 3 per l’intero arco della loro vita. Si rivolgono inoltre alle famiglie delle suddette persone, anche prima del raggiungimento della maggiore età da parte di queste ultime.

3. La consulenza comprende l'informazione sulle tipologie di servizi e prestazioni abitative esistenti, inclusi eventuali progetti innovativi, con il coinvolgimento e l'attivazione, al bisogno, della rete dei servizi competenti. La persona è inoltre supportata nella pianificazione e nella realizzazione del proprio progetto abitativo e le famiglie sono accompagnate nel corso del processo di cambiamento.

4. Se la gestione del progetto abitativo individuale da parte della persona stessa o della sua famiglia non è più possibile a causa di problemi di salute, di invecchiamento o della scomparsa del familiare che seguiva il progetto, i servizi sociali offrono una consulenza specifica che ne assicuri la prosecuzione. Tale consulenza garantisce la qualità del progetto, anche attraverso l’attivazione dei servizi e delle prestazioni esistenti sul territorio.

5. Gli operatori e le operatrici del nucleo specializzato di cui al comma 1 lavorano in rete con i servizi sanitari, i servizi sociali e socio-sanitari pubblici e privati territoriali. Gli enti competenti per l’assegnazione di alloggi dell'edilizia abitativa agevolata e sociale fanno parte della suddetta rete.

Articolo 8
Centro di training abitativo

1. Il centro di training abitativo è un servizio con assistenza parziale che offre un accompagnamento socio-pedagogico mirato alle persone che hanno l’obiettivo di vivere in modo autonomo in una propria abitazione. I passi necessari per realizzare il progetto di autonomia abitativa sono pianificati con l’utente, avvalendosi del supporto dei servizi territoriali. Nel percorso di training abitativo, l’accompagnamento socio-pedagogico è erogato in modo flessibile in termini di intensità e di quantità di ore e costantemente adattato.

2. Le finalità del centro di training abitativo sono:

a) l’acquisizione, lo sviluppo e il consolidamento delle competenze e conoscenze necessarie per vivere in modo autonomo in una propria abitazione;

b) la sperimentazione dell’abitare in autonomia;

c) il rafforzamento dell’esercizio della propria responsabilità e delle competenze sociali da acquisire in relazione all’autonomia abitativa;

d) il sostegno nella pianificazione e nella realizzazione del proprio progetto abitativo o l'accompagnamento della persona nello sviluppo di soluzioni abitative alternative;

e) l’incentivazione dei contatti sociali, l'inclusione e la partecipazione alla vita della comunità.

3. Il centro di training abitativo si rivolge alle persone di cui all’articolo 3 che:

a) hanno l’obiettivo di vivere in modo autonomo in una propria abitazione;

b) necessitano di accompagnamento socio- pedagogico;

c) non necessitano di assistenza e cura intensive e continuative;

d) possono vivere temporaneamente da sole o in compagnia di altri utenti, senza la costante presenza di personale;

e) hanno prospettive fondate di realizzazione del proprio progetto abitativo nel tempo stabilito;

f) hanno in parte già sviluppato competenze e capacità per gestire le attività della vita quotidiana e il tempo libero;

g) svolgono di regola un'attività lavorativa o occupazionale strutturata.

4. In caso di persone con malattia psichica, con dipendenza patologica o con doppia diagnosi, per l’ammissione sono necessari i seguenti ulteriori requisiti:

a) il regolare contatto con il servizio sanitario competente;

b) la stabilità psicofisica della persona in relazione alle finalità del centro di training abitativo;

c) l’assenza di uno stato di dipendenza attiva da sostanze psicoattive o di dipendenze di tipo comportamentale. L'eventuale a di persone che non soddisfano il requisito di cui alla presente lettera è subordinata alla valutazione dei servizi sociali, in collaborazione con il servizio sanitario competente.

5. Per le persone con disabilità che necessitano di assistenza e cura intensive e continuative trova applicazione quanto previsto dall’articolo 9, comma 4.

6. L’ammissione nel centro di training abitativo è limitata nel tempo e di norma non supera la durata massima di 24 mesi.

7. II servizio ha di norma carattere residenziale. Può essere offerto all'utente, se necessario, anche solo in forma diurna.

8. L'ammissione di persone di età pari o superiore ai 60 anni è consentita solo in casi eccezionali.

9. Il centro di training abitativo è costituito da una o più unità abitative, ciascuna delle quali offre fino a un massimo di sei posti. Le unità abitative possono essere offerte anche in forma di miniappartamenti.

10. Nella fase di passaggio nella propria abitazione, l’utente è seguito o seguita, se necessario, dal servizio di accompagnamento socio-pedagogico abitativo. Al bisogno, il personale del Centro di training abitativo può proseguire l’accompagnamento dell’utente presso la sua abitazione per un periodo massimo di due mesi prima dell’eventuale passaggio al servizio di accompagnamento socio-pedagogico abitativo.

Articolo 9
Accompagnamento socio-pedagogico abitativo

1. Il servizio di accompagnamento socio-pedagogico abitativo è rivolto alle persone di cui all’articolo 3 che desiderano vivere in modo autonomo in una propria abitazione e hanno bisogno, anche regolarmente, di un sostegno socio-pedagogico per acquisire e sviluppare le competenze e le capacità a ciò necessarie. Ѐ rivolto inoltre alle persone che hanno bisogno di un accompagnamento costante per il mantenimento della propria autonomia abitativa.

2. Il servizio è erogato presso l’abitazione dell’utente al di fuori del nucleo familiare d’origine.

3. L’accompagnamento socio-pedagogico abitativo è un servizio dell'area socio-pedagogica di base del distretto sociale che comprende le seguenti prestazioni:

a) consulenza socio-pedagogica e psico-sociale;

b) training abitativo e accompagnamento nell'acquisizione di un'autonomia abitativa;

c) promozione di contatti sociali;

d) sostegno e intervento in situazioni di crisi.

4. Il servizio offre alle persone con disabilità, che a causa di un fabbisogno di assistenza e cura intensive e continuative non possono essere ammesse in un centro di training abitativo, l'accompagnamento socio-pedagogico anche presso la famiglia di origine. Per i requisiti di accesso, le finalità e la durata massima di tale prestazione è fatto rinvio a quanto previsto dall’articolo 8.

5. I servizi sociali incentivano lo sviluppo di corsi di formazione specifica, da parte degli enti formativi pubblici e privati, finalizzati all'acquisizione di competenze nella gestione della propria vita quotidiana e promuovono la partecipazione degli utenti a tali corsi.

6. Ulteriori disposizioni di dettaglio per il servizio di cui al presente articolo sono stabilite con separata deliberazione della Giunta provinciale.

Articolo 10
Assistenza domiciliare qualificata

1. L’assistenza domiciliare qualificata è un servizio rivolto alle persone di cui all’articolo 3, anche se minorenni. Tale servizio eroga prestazioni assistenziali a carattere integrativo e di supporto presso il domicilio della persona e ha lo scopo di favorirne la permanenza nell’ambiente di vita abituale. Serve inoltre come supporto e sollievo per chi si fa carico dell'assistenza.

2. A tale scopo gli enti gestori dei servizi di assistenza domiciliare garantiscono una formazione mirata del personale per rispondere ai bisogni specifici delle persone di cui al presente articolo.

3. Per sostenere lo sviluppo dei progetti di autonomia abitativa e per favorire la permanenza della persona nell’ambiente di vita abituale, gli operatori e le operatrici del servizio di assistenza domiciliare collaborano con tutti i servizi territoriali, e in particolare con il servizio di accompagnamento socio-pedagogico abitativo e i centri di training abitativo.

Articolo 11
Comunità alloggio

1. La comunità alloggio è un servizio residenziale con assistenza parziale, che offre accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e sostegno per sviluppare e valorizzare le competenze personali e sociali degli utenti, al fine di acquisire il massimo grado di autonomia abitativa e l'inclusione sociale sul territorio.

2. La comunità alloggio si rivolge di norma ad un unico gruppo di destinatari ai sensi dell’articolo 3, definito dall’ente gestore sulla base dell’utenza prevalente. Sono applicati i criteri di accreditamento previsti per il settore relativo a tale gruppo.

3. Alcuni posti possono essere destinati, sulla base del fabbisogno specifico della persona descritto nel progetto individuale, a utenti di uno degli altri gruppi di destinatari di cui all’articolo 3, fermi restando i seguenti presupposti:

a) la compatibilità delle caratteristiche e del livello di funzionamento della persona in relazione al gruppo abitativo scelto;

b) la continuità nella presa in carico della persona da parte del servizio sanitario inviante, per l’intera permanenza della stessa all’interno della comunità alloggio, con il ruolo di interlocutore per il personale del servizio;

c) un modello organizzativo adeguato all’accoglienza della persona.

4. Le finalità della comunità alloggio sono:

a) l’acquisizione, lo sviluppo e il mantenimento delle capacità e delle competenze necessarie a gestire le attività della vita quotidiana e il tempo libero, anche al fine di consentire successivamente un passaggio al centro di training abitativo, o ad altre forme di residenzialità supportata, o di conseguire direttamente l’autonomia abitativa in una propria abitazione;

b) il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale e la promozione dell'autodeterminazione;

c) la normalizzazione della vita quotidiana;

d) la costruzione e la cura di una rete di relazioni sociali;

e) l’inclusione e la massima partecipazione alla vita sociale;

f) la promozione di una regolare attività lavorativa o occupazionale, oppure di una strutturazione significativa della giornata.

5. La comunità alloggio si rivolge a persone:

a) che necessitano di accompagnamento socio- pedagogico;

b) che non necessitano di assistenza e cura intensive e continuative;

c) che possono vivere temporaneamente da sole o in compagnia di altri utenti, senza la costante presenza di personale;

d) il cui fabbisogno di prestazioni sanitarie riabilitative e infermieristiche all’interno della comunità alloggio non supera i parametri stabiliti nei criteri di accreditamento, laddove previsti.

6. In caso di persone con malattia psichica, con dipendenza patologica o con doppia diagnosi, per l’ammissione sono necessari i seguenti ulteriori requisiti:

a) il regolare contatto con il servizio sanitario competente;

b) la stabilità psicofisica della persona in relazione alle finalità della comunità alloggio;

c) l’assenza di uno stato di dipendenza attiva da sostanze psicoattive o di dipendenze di tipo comportamentale. L'eventuale ammissione di persone che non soddisfano il requisito di cui alla presente lettera è subordinata alla valutazione dei servizi sociali, in collaborazione con il servizio sanitario competente.

7. In caso di necessità può essere attivato il servizio di reperibilità telefonica.

8. La comunità alloggio rappresenta per l’utente una soluzione abitativa temporanea o stabile. La durata della permanenza è legata al progetto individuale.

9. L'ammissione di persone di età pari o superiore ai 60 anni è possibile solo in casi eccezionali.

10. La comunità alloggio è costituita da una o più unità abitative, ciascuna delle quali offre da due a sei posti. In aggiunta possono essere offerti alcuni posti in forma di miniappartamenti. Sono fatti salvi i servizi già esistenti prima della data di applicazione dei presenti criteri.

11. Nella fase di passaggio nella propria abitazione, l’utente è seguito o seguita, se necessario, dal servizio di accompagnamento socio-pedagogico abitativo. Al bisogno, il personale della comunità alloggio può proseguire l’accompagnamento dell’utente presso la sua abitazione per un periodo massimo di due mesi prima dell’eventuale passaggio al servizio di accompagnamento socio-pedagogico abitativo. L’accompagnamento dell’utente da parte del personale della comunità alloggio può proseguire, per il periodo massimo di due mesi, anche in caso di passaggio a un’altra forma di residenzialità supportata.

12. Per promuovere l’inclusione, singoli posti della comunità alloggio possono essere messi a disposizione di studenti e studentesse o di altre categorie di persone individuate dall’ente gestore. Per l’ammissione di tali destinatari è necessario che gli stessi si impegnino a partecipare attivamente alla vita della comunità, svolgendo le attività individuate dall’ente gestore per il numero di ore dallo stesso stabilite.

Articolo 12
Comunità alloggio con assistenza continuativa

1. La comunità alloggio con assistenza continuativa è un servizio residenziale dedicato alle persone con disabilità, situato fuori dalle strutture sociali di grandi dimensioni già esistenti. Il servizio offre accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e cura e, di regola, è combinato con la fruizione di servizi semiresidenziali o con misure per l’inserimento lavorativo o per l’occupazione lavorativa. Esso costituisce una soluzione abitativa alternativa alla famiglia e risponde alle esigenze abitative di una persona adulta.

2. Le finalità della comunità alloggio con assistenza continuativa sono:

a) l’acquisizione, lo sviluppo e il mantenimento delle capacità e delle competenze necessarie a gestire le attività della vita quotidiana e il tempo libero;

b) il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale e la promozione dell'autodeterminazione;

c) la normalizzazione della vita quotidiana;

d) la costruzione e la cura di una rete di relazioni sociali;

e) l’inclusione e la massima partecipazione alla vita della comunità.

3. La comunità alloggio con assistenza continuativa si rivolge alle persone con disabilità ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge:

a) che necessitano di accompagnamento socio-pedagogico;

b) che necessitano di assistenza e cura continuative;

c) che necessitano della costante presenza di personale – di norma, durante le ore notturne, nella sola forma del servizio di pronta disponibilità;

d) che di norma fruiscono durante il giorno di un servizio semiresidenziale o di una misura per l’inserimento lavorativo o per l’occupazione lavorativa;

e) il cui fabbisogno di prestazioni sanitarie riabilitative e infermieristiche all’interno della comunità alloggio con assistenza continuativa non supera i parametri stabiliti nei criteri di accreditamento;

f) che possono vivere in appartamenti non provvisti di ulteriori specifici locali per la loro cura e l’assistenza.

4. La comunità alloggio con assistenza continuativa rappresenta per l’utente una soluzione abitativa temporanea o stabile. La durata della permanenza è legata al progetto individuale.

5. L'ammissione di persone di età pari o superiore ai 60 anni è possibile solo in casi eccezionali.

6. Le unità abitative della comunità alloggio con assistenza continuativa non superano di norma i sei posti. Sono fatti salvi i servizi già esistenti prima della data di applicazione dei presenti criteri.

7. Nella fase di passaggio nella propria abitazione, l’utente è seguito o seguita, se necessario, dal servizio di accompagnamento socio-pedagogico abitativo. Al bisogno, il personale della comunità alloggio con assistenza continuativa può proseguire l’accompagnamento dell’utente presso la sua abitazione per un periodo massimo di due mesi prima dell’eventuale passaggio al servizio di accompagnamento socio-pedagogico abitativo. L’accompagnamento dell’utente da parte del personale della comunità alloggio con assistenza continuativa può proseguire, per il periodo massimo di due mesi, anche in caso di passaggio a un’altra forma di residenzialità supportata.

8. Nelle comunità alloggio con assistenza continuativa singoli posti possono essere destinati all’accoglienza per brevi periodi, allo scopo di:

a) dare sollievo alle famiglie;

b) fronteggiare situazioni di emergenza;

c) sperimentare questo servizio abitativo.

9. Per promuovere l’inclusione, singoli posti della comunità alloggio con assistenza continuativa possono essere messi a disposizione di studenti e studentesse o di altre categorie di persone individuate dall’ente gestore. Per l’ammissione di tali destinatari è necessario che gli stessi si impegnino a partecipare attivamente alla vita della comunità, svolgendo le attività individuate dall’ente gestore per il numero di ore dallo stesso stabilite.

Articolo 13
Residenza

1. La residenza è un servizio residenziale dedicato alle persone con disabilità con un fabbisogno di assistenza e cura intensive e continuative. Il servizio offre accompagnamento socio-pedagogico, assistenza e cura, e di regola è combinato con la fruizione di servizi semiresidenziali. Esso costituisce una soluzione abitativa alternativa alla famiglia e risponde alle esigenze abitative di una persona adulta.

2. Le finalità della residenza sono:

a) l’acquisizione, lo sviluppo e il mantenimento delle capacità e delle competenze necessarie a gestire le attività della vita quotidiana e il tempo libero;

b) il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale e la promozione dell'autodeterminazione, anche per le persone con forme di disabilità molto gravi;

c) la normalizzazione della vita quotidiana;

d) la costruzione e la cura di una rete di relazioni sociali;

e) l'inclusione e la massima partecipazione alla vita sociale.

3. La residenza si rivolge alle persone con disabilità ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge che:

a) che necessitano di accompagnamento socio-pedagogico;

b) che necessitano assistenza e cura intensive e continuative;

c) che necessitano della costante presenza di personale, anche durante le ore notturne;

d) che di norma fruiscono durante il giorno di un servizio semiresidenziale;

e) il cui fabbisogno di prestazioni sanitarie riabilitative e infermieristiche all’interno della residenza non supera i parametri stabiliti nei criteri di accreditamento.

4. La residenza rappresenta per l'utente una soluzione abitativa temporanea o stabile. La durata della permanenza è legata al progetto individuale.

5. L'ammissione di persone di età inferiore ai 18 anni e di età pari o superiore ai 60 anni è possibile solo in casi eccezionali.

6. La residenza è costituita da un massimo di cinque unità abitative, che di norma non superano i sei posti ciascuna. Sono fatti salvi i servizi già esistenti prima della data di applicazione dei presenti criteri.

7. Nelle residenze presenti nel bacino territoriale di ogni singola comunità comprensoriale e dell’Azienda Servizi sociali di Bolzano, almeno un posto ogni 15 è destinato all’accoglienza per brevi periodi, allo scopo di:

a) dare sollievo alle famiglie;

b) fronteggiare situazioni di emergenza;

c) sperimentare una nuova situazione abitativa.

8. Le residenze possono offrire assistenza diurna integrata per rispondere ai bisogni specifici della persona con disabilità per la quale la frequenza giornaliera di un servizio semiresidenziale non rappresenti o non costituisca più una soluzione adeguata. L’offerta si rivolge a persone che, a causa della tipologia di disabilità o del progressivo invecchiamento, necessitano di una strutturazione individuale della giornata. Questa forma organizzativa è basata sulla definizione di un concetto specifico che ne descrive le finalità.

Articolo 14
Accoglienza e accompagnamento nei servizi dedicati agli anziani

1. La permanenza nella propria abitazione delle persone di cui all'articolo 3 in età anziana va favorita attraverso i servizi presenti nel territorio, come gli sportelli unici per l'assistenza e la cura, i servizi di assistenza domiciliare e infermieristica e l'accompagnamento socio-pedagogico abitativo. La persona va sostenuta nell'organizzazione della propria assistenza attraverso l'utilizzo di servizi pubblici e privati, del volontariato e dell'associazionismo presente a livello locale.

2. Per le persone in età anziana, per le quali non sia possibile una permanenza nella propria abitazione o in un servizio sociale residenziale per persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze patologiche, sono a disposizione i servizi residenziali per anziani.

3. Il momento del passaggio da un servizio residenziale per persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze patologiche a un servizio residenziale per anziani necessita di una preparazione e di un accompagnamento mirati della persona da parte del personale del servizio dalla quale la stessa proviene. La collaborazione con il servizio residenziale per anziani, strutturata a seconda dei bisogni della persona, può essere garantita per un massimo di sei mesi.

4. Le persone di cui all'articolo 3 possono essere ammesse nei servizi residenziali per anziani sulla base di quanto previsto dalle relative disposizioni vigenti, anche a prescindere dal limite di età.

5. Le persone di cui all'articolo 3 sono ammesse nelle residenze per anziani attraverso:

a) l’ammissione ordinaria: le persone sono inserite in graduatoria e accolte nelle residenze per anziani, preferibilmente nel proprio ambito territoriale di residenza, in condizione di parità con gli altri aventi diritto. L’ammissione degli utenti dei servizi residenziali per persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze patologiche è concordata con i servizi di provenienza;

b) l’ammissione nei nuclei per persone con un fabbisogno di assistenza e cura estensive delle residenze per anziani: le persone che, a causa di disturbi comportamentamentali rilevanti o della condizione psico-fisica complessiva, necessitano di un accompagnamento estensivo, hanno diritto di accedere a tali nuclei attraverso una graduatoria distinta e specifica. Per la descrizione dei destinatari nonché per la disciplina degli aspetti strutturali, organizzativi e finanziari di tali nuclei è fatto rinvio alle disposizioni vigenti sulle residenze per anziani.

6. Le persone di età pari o superiore a sessanta anni, che utilizzano con regolarità un servizio semiresidenziale per persone con disabilità, malattie psichiche o dipendenze patologiche e che vengono accolte in un servizio residenziale per anziani, possono continuare a fruire del servizio semiresidenziale per la durata di un anno. Tale durata può essere prorogata di un ulteriore anno solo in casi eccezionali e motivati, a condizione che non vi siano persone in lista di attesa.

7. Ulteriori disposizioni di dettaglio per i servizi di cui al presente articolo sono stabilite con separata deliberazione della Giunta provinciale.

Articolo 15
Affidamento familiare di persone adulte

1. L'affidamento familiare di persone adulte è una forma di accoglienza a tempo pieno o a tempo parziale presso una famiglia. Esso costituisce un’alternativa alla collocazione in un servizio sociale residenziale o semiresidenziale.

2. Le finalità dell'affidamento familiare sono:

a) assicurare agli utenti un accompagnamento e un sostegno in un contesto familiare;

b) l’assistenza e la cura nell’ambito della vita quotidiana;

c) promuovere le relazioni sociali, sia all'interno della famiglia che nella comunità;

d) accompagnare gli utenti in un percorso di autonomia.

3. I destinatari sono le persone di cui all’articolo 3 che non sono in grado di abitare in modo completamente autonomo o non possono permanere nella famiglia di origine, oppure che necessitano di un periodo di orientamento e accompagnamento in un contesto familiare per poter poi avviare un percorso di autonomia.

4. L’affidamento familiare è attivato, sulla base di un progetto socio-pedagogico, dalle operatrici e dagli operatori dell’area socio-pedagogica di base dei distretti sociali.

5. L'affidamento familiare può rappresentare per l'utente una collocazione temporanea o stabile. La durata dell'affidamento è legata al progetto individuale.

6. Ad una stessa famiglia non possono essere affidate contemporaneamente più di tre persone.

7. Ulteriori disposizioni di dettaglio per il servizio di cui al presente articolo sono stabilite con separata deliberazione della Giunta provinciale.

Articolo 16
Prestazioni economiche a copertura delle spese assistenziali per le persone che intraprendono il progetto di vita indipendente fuori dal nucleo familiare di origine

1. Alle persone con disabilità permanente, è concessa una prestazione economica a parziale copertura delle spese di assistenza personale necessarie per intraprendere una vita abitativa al di fuori del nucleo familiare di origine o uscire da un servizio residenziale.

2. Le finalità della prestazione sono:

a) l’offerta agli utenti della possibilità di condurre una vita autonoma al di fuori del nucleo familiare di origine;

b) la deistituzionalizzazione delle persone che per mancanza di alternative abitano in servizi residenziali;

c) l’inclusione e la massima partecipazione alla vita della comunità.

3. I destinatari della prestazione sono le persone maggiorenni:

a) con una disabilità permanente accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) che percepiscono l’assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche;

c) che hanno il desiderio di realizzare una propria situazione abitativa autonoma al di fuori del nucleo familiare di origine o dei servizi residenziali;

d) al momento della presentazione della prima domanda di prestazione non hanno superato i 60 anni di età.

4. L'assistenza personale può essere organizzata nelle seguenti forme:

a) assunzione diretta del personale assistente da parte dell’utente (modello datore di lavoro);

b) acquisto da parte dell’utente di prestazioni assistenziali presso enti pubblici o privati;

c) in forma mista (combinazione delle forme di cui alle lettere a) e b)).

5. Agli utenti che necessitino di un supporto per la pianificazione e l’organizzazione dell’assistenza può essere riconosciuta una prestazione maggiorata.

6. Ulteriori disposizioni di dettaglio per le prestazioni di cui al presente articolo sono stabilite con separata deliberazione della Giunta provinciale.

Articolo 17
Servizi residenziali a carattere socio-sanitario

1. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario è un servizio specializzato con assistenza diurna integrata, rivolto alle persone con disabilità con gravi disturbi comportamentali e con un fabbisogno continuativo di cura e assistenza e di prestazioni mediche, riabilitative e infermieristiche che supera il fabbisogno stabilito nei criteri di accreditamento. Tale servizio accoglie le persone per un periodo di tempo determinato, con l’obiettivo di raggiungere la loro stabilizzazione psico-fisica e consentirne il ritorno ai servizi sociali o sanitari di provenienza.

2. Le finalità del servizio residenziale a carattere socio-sanitario sono:

a) l’erogazione di prestazioni multidisciplinari di cura, assistenza ed accompagnamento;

b) la stabilizzazione e la riduzione o limitazione dei comportamenti problematici, attraverso interventi specialistici individualizzati e multidisciplinari a carattere psichiatrico, psicologico, infermieristico, socio-pedagogico ed assistenziale;

c) il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia personale e dell'autodeterminazione, anche in favore di persone con forme di disabilità molto gravi;

d) il miglioramento della qualità di vita delle persone, attraverso l’offerta di un idoneo spazio abitativo, che assicuri protezione e sicurezza, tutela della sfera personale e un’adeguata strutturazione degli spazi e dei tempi;

e) l’individuazione di forme di comunicazione alternativa per far fronte ai disturbi comportamentali mostrati;

f) la gestione delle situazioni di crisi e l’elaborazione di strategie di prevenzione delle stesse;

g) la promozione di nuove esperienze e di rapporti sociali stabili;

h) il rientro della persona ai servizi sociali o sanitari di provenienza.

3. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario si rivolgono a persone che necessitano:

a) di cura, assistenza e accompagnamento intensivi e specialistici erogabili attraverso un approccio sociosanitario interdisciplinare;

b) di assistenza psichiatrica e psicologica;

c) di spazi adattati in base alle esigenze individuali della persona;

d) di una chiara strutturazione della giornata;

e) della costante presenza di personale, anche durante le ore notturne.

4. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario è dotato di un team multidisciplinare, composto da figure professionali degli ambiti sanitario e sociale. Il team lavora in forma integrata, attraverso il coordinamento delle rispettive competenze e degli interventi specifici orientati al progetto individuale. Le spese per il personale sanitario e sociale sono rispettivamente a carico del Fondo sanitario provinciale e del Fondo sociale Provinciale.

5. Il team multidisciplinare mantiene contatti regolari con il servizio sociale o sanitario di provenienza e assicura un regolare scambio di informazioni e la pianificazione del rientro al servizio di provenienza stesso o il passaggio ad altri servizi.

6. L’ammissione nel servizio è limitata nel tempo e di norma non supera i 36 mesi. Tale periodo è prorogabile in casi eccezionali e motivati per ulteriori 12 mesi. La durata della permanenza è legata al progetto individuale.

7. L'ammissione di persone di età pari o superiore ai 60 anni è possibile solo in casi eccezionali.

8. Le unità abitative del servizio residenziale a carattere socio-sanitario non superano di norma i sei posti. Sono fatti salvi i servizi già esistenti prima della data di applicazione dei presenti criteri.

9. Il servizio residenziale a carattere socio-sanitario è provvisto di locali adatti alle esigenze individuali delle persone in termini di spazio, arredo, sistemi di sicurezza e ausili tecnici.

10. In accordo tra la Ripartizione provinciale Politiche sociali, la Ripartizione provinciale Salute e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, possono essere istituiti altri servizi socio-sanitari per persone di cui all’articolo 3 con un elevato fabbisogno di prestazioni sanitarie.

Articolo 18
Forme abitative innovative

1. La Provincia promuove e sostiene il finanziamento di studi e ricerche relativi all’introduzione e allo sviluppo di forme abitative a carattere innovativo per le persone di cui all’articolo 3, con particolare riguardo alle misure per l’assistenza in favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modifiche, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare” (“Dopo di noi”).

2. La Provincia può finanziare agli enti gestori dei servizi sociali la parte di spese a carico degli stessi per progetti abitativi innovativi, di seguito denominati progetti abitativi, destinati a persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui al comma 1. I progetti abitativi devono perseguire le seguenti finalità:

a) ampliare l'offerta abitativa sia in termini quantitativi che qualitativi;

b) promuovere soluzioni alloggiative di piccole dimensioni a carattere familiare;

c) accompagnare le persone nell’uscita programmata dal nucleo familiare di origine o, quale intervento di deistituzionalizzazione, da un servizio residenziale gestito direttamente o indirettamente dagli enti gestori dei servizi sociali, così come nello sviluppo di competenze atte a favorire la loro autonomia e una migliore gestione della vita quotidiana.

3. Il finanziamento di cui al comma 2 avviene ai sensi del punto 1, lettera b), terza lineetta ("piani e progetti di rilievo per l’intero territorio provinciale o la cui attuazione è ritenuta prioritaria dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali) dell’allegato A della deliberazione provinciale del 3 maggio 2010, n. 764, e successive modifiche. Il finanziamento può coprire le spese relative all'assistenza e alla cura delle persone con disabilità destinatarie del progetto abitativo. I presupposti per il finanziamento sono:

a) la realizzazione del progetto abitativo da parte di organizzazioni private senza scopo di lucro;

b) la messa a disposizione, da parte delle organizzazioni di cui alla lettera a), di appartamenti/spazi abitativi adeguati all'accoglienza delle persone con disabilità e di risorse economiche per la copertura delle spese accessorie relative all’alloggio, delle spese relative alla gestione della vita quotidiana, nonché delle spese relative all'assistenza e alla cura attraverso l’utilizzo delle prestazioni finanziare dedicate a tale scopo;

c) la valutazione positiva del progetto abitativo da parte dell’ufficio provinciale competente.

4. L'ente gestore dei servizi sociali deve:

a) presentare, all’atto della domanda, una relazione sul progetto abitativo con la motivazione sull’opportunità del progetto stesso;

b) monitorare costantemente il progetto abitativo;

c) relazionare periodicamente l'ufficio provinciale competente sullo stato di attuazione del progetto abitativo;

d) mettere a disposizione dell'ufficio provinciale competente i dati e le informazioni richieste.

Articolo 19
Organizzazione dei servizi residenziali

1. L’ammissione ai servizi residenziali avviene previa presentazione di un’apposita domanda da parte della persona interessata o del suo/della sua rappresentante legale. Il servizio sociale valuta, in collaborazione con gli altri servizi coinvolti, l’adeguatezza dell’ammissione e, in caso negativo, ricerca con la rete dei servizi di cui all’articolo 26 eventuali soluzioni abitative alternative. La procedura di ammissione e dimissione è regolata dagli appositi criteri della Giunta provinciale.

2. Gli enti gestori dei servizi sociali elaborano le liste d’attesa e rendono noti i criteri per la formazione delle graduatorie. Tali criteri tengono conto della situazione sociale e familiare del richiedente nonché del parere dei servizi sanitari specialistici.

3. In base a uno specifico concetto socio-pedagogico o socio-sanitario, il servizio residenziale può rivolgersi a un gruppo di persone con specifiche caratteristiche comuni, come ad esempio una particolare fascia d'età o una specifica tipologia di disabilità.

4. Nell’ambito dei servizi rivolti alle persone con disabilità possono essere offerti appositi servizi specializzati dedicati alle persone con disturbi dello spettro autistico.

5. Gli enti gestori dei servizi sociali stipulano con l’utente o il suo/la sua rappresentante legale un accordo di accesso al servizio. Elaborano altresì con l’utente o il suo/la sua rappresentante legale il progetto individuale.

6. I servizi residenziali garantiscono la partecipazione degli utenti all’organizzazione delle attività quotidiane, sia interne sia esterne al servizio, favoriscono l’esercizio della possibilità di scelta in tutti gli ambiti di vita e l’acquisizione di nuove esperienze.

7. I servizi residenziali si avvalgono di strumenti che garantiscono la rappresentanza degli interessi degli utenti e, se opportuno, dei loro familiari, per quel che concerne l’organizzazione e il miglioramento della qualità del servizio. Rientrano per esempio fra tali strumenti gli specifici comitati interni, le riunioni regolari con gli utenti e simili.

Articolo 20
Ubicazione e requisiti strutturali dei servizi residenziali

1. I servizi residenziali sono ubicati possibilmente in zone residenziali e in luoghi raggiungibili con i mezzi di trasporto pubblico.

2. I servizi devono rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute sul lavoro, igiene e barriere architettoniche.

Articolo 21
Erogazione dei pasti

1. Nelle residenze di cui all’articolo 13 e nei servizi residenziali a carattere socio-sanitario di cui all’articolo 17 l’ente gestore:

a) fornisce i pasti in spazi appropriati del servizio, attraverso un servizio mensa centralizzato o di catering. Tali servizi si attengono alle procedure previste dall’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points: un sistema di autocontrollo finalizzato a garantire l’igiene e la sicurezza alimentare);

b) fornisce gli alimenti per la preparazione dei pasti all’interno del servizio in un contesto simile a quello domestico, con la collaborazione degli utenti e la supervisione del personale. Nella preparazione dei pasti è richiesta l’osservanza delle buone pratiche igieniche.

2. Nelle comunità alloggio di cui all’articolo 11 e nelle comunità alloggio con assistenza continuativa di cui all’articolo 12 l’erogazione dei pasti può essere:

a) finanziata e garantita dall’ente gestore con le modalità di cui al comma 1, lettera b);

b) completamente a carico dell’utente, in termini sia organizzativi sia economici.

3. Nei centri di training abitativo di cui all’articolo 8 i pasti sono completamente a carico dell’utente, in termini sia organizzativi sia economici.

Articolo 22
Compartecipazione tariffaria e assicurazione

1. La fruizione dei servizi e delle prestazioni di cui ai presenti criteri è soggetta alla compartecipazione tariffaria secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.

2. Gli enti gestori garantiscono agli utenti dei servizi residenziali la copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Articolo 23
Personale

1. Le operatrici/Gli operatori dei servizi sociali hanno il ruolo di facilitatrici/facilitatori e devono valutare tutti i propri interventi sotto l’aspetto della qualità di vita dell’utente all’interno e all’esterno del servizio. Esse/Essi fungono da mediatrici/mediatori dei bisogni e delle aspettative dell'utente per garantire cura, assistenza e accompagnamento adeguati e per favorire una vita inclusiva.

2. Le operatrici/gli operatori favoriscono inoltre la partecipazione degli utenti alla vita della comunità locale e promuovono lo sviluppo del grado di inclusione dei servizi.

3. I profili professionali e i parametri del personale dei servizi residenziali sono stabiliti nei rispettivi criteri di accreditamento.

Articolo 24
Collaborazione con i servizi sanitari

1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera e), della legge, l’Azienda sanitaria dell’Alto Adige garantisce la necessaria assistenza presso le strutture dei servizi sociali di cui agli articoli 11, 12 e 13 dei presenti criteri; l’assistenza è fornita in forma adeguata al fabbisogno degli utenti e attraverso un approccio interdisciplinare ed integrato. In particolare, l’Azienda sanitaria garantisce:

a) alle persone con disabilità, l’assistenza infermieristica, riabilitativa, psicologica e psichiatrica;

b) alle persone con malattie psichiche, l’assistenza infermieristica.

2. L’Azienda sanitaria garantisce, previa pianificazione con i servizi sociali e in accordo con gli stessi, la collaborazione sistematica e continuativa e un approccio riabilitativo di tipo unitario, che consideri sia gli aspetti medici, sia quelli psicologici e sociali legati alla disabilità, alle malattie psichiche e alla dipendenza patologica.

3. Le prestazioni, le forme della collaborazione con i servizi sociali e la messa a disposizione di personale sanitario sono stabilite nei criteri di accreditamento.

4. Le Ripartizioni provinciali Salute e Politiche sociali e l’Azienda sanitaria si incontrano annualmente per un confronto congiunto.

5. I servizi sociali e sanitari competenti attivano periodicamente a livello di comprensorio sanitario un tavolo tecnico di collaborazione. Il tavolo può essere convocato sia dai servizi sociali territoriali, sia dai servizi sanitari.

6. I servizi sociali e sanitari operanti nell’ambito della disabilità, della malattia psichica e delle dipendenze patologiche garantiscono attività di aggiornamento e di supervisione comuni.

7. Nel caso in cui l’assistenza infermieristica, riabilitativa, psicologica e psichiatrica garantita presso il servizio residenziale non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno degli utenti, i servizi sociali e i servizi sanitari di competenza individuano e attuano insieme soluzioni di accoglienza alternative in strutture sanitarie e sociosanitarie specialistiche del territorio provinciale o in strutture sociosanitarie specialistiche situate fuori dalla Provincia. Per le persone ammesse in strutture socio-sanitarie trovano applicazione le relative disposizioni vigenti in materia di ripartizione dei costi per il pagamento della retta.

8. Al fine di favorire la permanenza nel servizio residenziale dell’utente con un fabbisogno di prestazioni sanitarie aggiuntive temporanee, tali prestazioni sono individuate insieme ai servizi sanitari competenti e da questi erogate, per il periodo strettamente necessario, a integrazione delle prestazioni sanitarie già offerte nel servizio.

9. Per l’ammissione nei servizi residenziali per persone con disabilità, con malattia psichica e dipendenza patologica è previsto il parere obbligatorio del servizio sanitario competente. Gli enti gestori dei servizi sociali decidono autonomamente sull’ammissione.

Articolo 25
Collaborazione con l'edilizia sociale

1. In attuazione dell’articolo 21, comma 3, della legge, la Ripartizione provinciale Politiche sociali organizza incontri periodici con la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, con il coinvolgimento dell'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano, per le seguenti finalità:

a) tematizzazione del fabbisogno di alloggi sociali a livello provinciale da destinare alle categorie sociali previste dalla legge, con particolare riferimento alle persone di cui all’articolo 3, e del fabbisogno di alloggi a disposizione degli enti territorialmente competenti per la gestione dei servizi sociali residenziali e semiresidenziali;

b) tematizzazione di questioni correlate all’attuale graduatoria delle categorie speciali e relativa elaborazione di soluzioni comuni;

c) promozione dello sviluppo e della sperimentazione di nuovi modelli abitativi a carattere innovativo per le persone di cui all’articolo 3 dei presenti criteri, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera s), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche.

2. La Ripartizione provinciale Politiche sociali collabora con la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa all’elaborazione dei criteri di attuazione della legge provinciale n. 13/1998, e successive modifiche, e alle relative rielaborazioni periodiche. Prima dell’approvazione da parte della Giunta provinciale, essa esprime un parere sulle disposizioni che interessano i destinatari di cui all'articolo 3 dei presenti criteri.

3. Gli alloggi destinati alle persone di cui all’articolo 3 devono essere ubicati in zone residenziali, essere facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici e non essere possibilmente concentrati in un’unica zona. Va garantita, nei limiti della normativa vigente, la disponibilità di alloggi conformi alle disposizioni vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Articolo 26
Rete dei servizi

1. I servizi residenziali si inseriscono, nell’attuazione delle misure di cui ai presenti criteri, nella rete dei servizi pubblici e privati territoriali. Di fondamentale rilievo è la collaborazione all'interno dei servizi sociali, con i servizi sanitari, la formazione professionale, l'Istituto per l'edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano e l’Ufficio provinciale Servizio lavoro.

2. Gli enti gestori dei servizi sociali trovano forme di collaborazione attiva con gli enti e le associazioni che offrono attività culturali, formative, sportive, ricreative e di tempo libero, al fine di garantire il più alto livello di partecipazione e inclusione delle persone.

3. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 2 possono essere previste forme di collaborazione per l’organizzazione di attività di tempo libero, anche attraverso la messa a disposizione di locali degli enti gestori dei servizi sociali.

Articolo 27
Flusso informativo e monitoraggio

1. Tra gli enti pubblici e privati che formano la rete dei servizi e che collaborano nell’elaborazione del progetto di vita della persona deve essere garantito un costante scambio di informazioni, che assicuri il miglior accompagnamento degli utenti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

2. Gli enti gestori dei servizi sociali, sia pubblici sia privati convenzionati, sono tenuti a fornire alla Ripartizione provinciale Politiche sociali i dati relativi ai servizi e alle prestazioni di cui ai presenti criteri. Essi assicurano la raccolta sistematica dei dati statistici e adottano i sistemi di rilevazione definiti dalla Ripartizione provinciale Politiche sociali.

Articolo 28
Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dai presenti criteri, trovano applicazione, in quanto compatibili, i criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi sociali dei settori disabilità, malattia psichica e dipendenza patologica, e successive modifiche.

Articolo 29
Disposizioni transitorie

1. Fino all’approvazione dei nuovi criteri per l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi sociali del settore disabilità, per il parametro del personale socio-pedagogico e del personale addetto alla cura e all’assistenza nelle comunità alloggio per le persone con disabilità di cui all'articolo 11, trova applicazione quanto segue:

a) il parametro è riferito al personale a tempo pieno e corrisponde a un operatore/un'operatrice ogni cinque posti occupati; esso è definito in base alla presenza media degli utenti nel servizio;

b) il parametro ha valore di standard minimo ed è legato alla programmazione annuale del fabbisogno di personale;

c) l’apporto di prestazioni socio-pedagogiche nonché di prestazioni di cura e assistenza nel servizio può essere diversificato, tenuto conto del fabbisogno della persona descritto nel progetto individuale. Deve essere comunque garantita la presenza di personale con funzioni socio-pedagogiche.

Articolo 30
Applicazione

1. I presenti criteri trovano applicazione dalla data di approvazione degli stessi.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 16 troveranno applicazione a partire dalla data di approvazione delle modifiche della prestazione “vita indipendente e partecipazione sociale” di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 21 febbraio 2017, n. 213.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 17 troveranno applicazione dalla data di approvazione dei criteri di autorizzazione e accreditamento specifici per il relativo servizio.

Articolo 31
Clausola di salvaguardia

1. La concessione delle agevolazioni di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.

 

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