(1) Il comma 3 dell’articolo 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“3. Nel caso di individuazione di zone residenziali miste, il Comune adempie al suo obbligo di cui al comma 1 tramite l’acquisto del 60 per cento dell’area alla metà del valore di mercato. Le aree così acquisite sono riservate all’edilizia agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato e sono vincolate per i residenti ai sensi dell’articolo 39. Gli obblighi di cui all’articolo 38 si riferiscono all’area non riservata all’edilizia residenziale agevolata o ad abitazioni a prezzo calmierato.”
(2) Il primo periodo del comma 7 dell’articolo 19 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“7. In sede di procedimento di approvazione degli atti pianificatori il Comune, fermo restando l’obbligo di imposizione del vincolo di cui all’articolo 39 nel caso di realizzazione di abitazioni, può stabilire tramite accordi urbanistici che il plusvalore di pianificazione venga trattenuto anche con modalità diverse da quelle previste dai periodi 1 e 2 del precedente comma 3, fatto salvo il controvalore della parte del plusvalore di pianificazione da trattenere.”