(1) L’articolo 79 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“Art. 79 (Contributo di urbanizzazione)
1. Il contributo di urbanizzazione primaria e secondaria è determinato dal Comune nel regolamento di cui all’articolo 78, comma 6, e varia dal cinque al dieci per cento del costo di costruzione per metro cubo di cui all'articolo 80; la determinazione del contributo avviene in considerazione del programma triennale delle opere pubbliche, tenuto conto dei costi prevedibili delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’articolo 18, commi 2 e 3, incrementati dei costi delle spese generali.
2. Il contributo di urbanizzazione è dovuto per la volumetria oggetto dell’intervento per ciascun metro cubo vuoto per pieno in osservazione delle riduzioni e degli esoneri previsti dall’art. 79, comma 4, lettera d). Tale volumetria è calcolata secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all’Art. 21, comma 3.
3. Nelle zone produttive il proprietario/la proprietaria partecipa in proporzione alla superficie ai costi di urbanizzazione primaria risultanti dal progetto di urbanizzazione o, in caso di realizzazione graduale, dai progetti di urbanizzazione, salvo conguaglio, qualora dopo il collaudo delle opere si riscontrino maggiori o minori spese. Con tale partecipazione ai costi il contributo di urbanizzazione primaria si intende integralmente corrisposto. L’obbligo di corresponsione sorge indipendentemente dall’attività edificatoria. Per successivi interventi edilizi in zone produttive già urbanizzate che riguardino volumetrie superiori rispetto a quelle ammesse al momento della prima urbanizzazione dell’area, il contributo di urbanizzazione primaria è da corrispondere nella misura stabilita dal regolamento comunale di cui al comma 1. Nelle zone produttive il contributo di urbanizzazione secondaria è dovuto unicamente per interventi diretti alla realizzazione dell’alloggio di servizio. Dopo l’ultimazione dei lavori, le opere di urbanizzazione primaria nelle zone produttive sono trasferite in proprietà al Comune. Gli interventi successivi per la manutenzione o il potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria sono di competenza e a carico del Comune territorialmente competente.
4. Con il regolamento tipo di cui all’articolo 78, comma 6, sono determinati:
- i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria per le costruzioni e gli impianti non destinati ad uso residenziale, nonché la quota degli oneri di urbanizzazione eventualmente a carico della pubblica amministrazione;
- i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione eventualmente dovuti per gli interventi di ristrutturazione non comportanti demolizione e ricostruzione;
- i criteri di calcolo dei contributi di urbanizzazione primaria e secondaria per le costruzioni e gli impianti utilizzati contemporaneamente per due o più attività rientranti nelle categorie di cui all’articolo 23, comma 1, lettere da b) a g);
- caratteristiche e utilizzi degli edifici o di parti di essi per i quali, in ragione del ridotto carico urbanistico, vengono previsti riduzioni o esoneri dai contributi di urbanizzazione; ulteriori riduzioni o esoneri possono essere introdotti dai Comuni con proprio regolamento di cui all’articolo 78, comma 6.
5. Nel caso in cui il titolo abilitativo si riferisca a interventi che prevedono diverse destinazioni d’uso, la misura del contributo di urbanizzazione è determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la rispettiva destinazione.
6. Nel caso di interventi su edifici esistenti comportanti modificazioni delle destinazioni d'uso, il contributo di urbanizzazione è calcolato tenuto conto dell’eventuale maggiore importo riferito alla nuova destinazione rispetto a quella precedente. È dovuta la differenza.
7. L’ammontare dell’eventuale maggiore importo va sempre riferito ai valori stabiliti dal Comune alla data di rilascio del permesso di costruire ovvero presentazione della SCIA.
8. Nei contributi di urbanizzazione non sono comprese le tariffe e gli altri diritti che saranno richiesti o che sono stati richiesti, anche in misura forfettaria, per l’allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e del gas e per ogni altro servizio pubblico.
9. Qualora gli interventi previsti dallo strumento di pianificazione presentino impatti significativi sui Comuni confinanti, le entrate realizzate ai sensi del presente articolo devono essere utilizzate per finanziare i costi di realizzazione di eventuali misure mitigative o compensative, in base ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni.
10. Nel caso in cui il titolo abilitativo si riferisca a interventi all’esterno dell’area insediabile di cui all’articolo 17, comma 3, le opere di urbanizzazione primaria sono a carico dell’interessato/interessata, a meno che vi sia un accordo con il Comune che prevede una regolamentazione in deroga.
11. Il contributo di urbanizzazione non è dovuto nei seguenti casi:
- per i rifugi alpini di cui all’articolo 1 della legge provinciale 7 giugno 1982, n. 22;
- per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
- per la cubatura demolita e ricostruita, se non viene modificata la destinazione d‘uso;
- nei casi previsti dal regolamento tipo o dal regolamento comunale ai sensi del comma 4, lettera d).”