(1) Il punto B 1) dell’allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“B 1) gli interventi nell’ambito delle categorie di tutela “monumenti naturali”, “biotopi protetti”, “ville, giardini e parchi” e gli interventi nei “parchi naturali”;”
(2) Dopo il punto B 16) dell’allegato B della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente punto:
“B 17) gli interventi per i quali nel vincolo paesaggistico è previsto l’esame dell’autorità provinciale per la tutela del paesaggio.”