(1) Nel comma 2 dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “dei masi chiusi” sono sostituite dalle parole: “delle aziende agricole”.
(2) La lettera a) del comma 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:
“a) per regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative all’edificazione, nonché per i requisiti e standard di qualità delle infrastrutture e per gli interventi di edilizia sostenibile; in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo;”
(3) La lettera c) del comma 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituita:
“c) per definire le caratteristiche tecniche e i provvedimenti di certificazione e monitoraggio in riferimento alla prestazione energetica nell'edilizia e alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, nonché per attuare le relative direttive europee 2009/28/CE, 2010/31/UE e 2012/27/UE; a tal fine sono previsti anche incentivi urbanistici consistenti in possibilità edificatorie aggiuntive non soltanto al fine di soddisfare le prestazioni minime, ma anche per raggiungere prestazioni superiori, sia in caso di recupero energetico attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente, sia in caso di nuove costruzioni. La cubatura ottenuta usufruendo degli incentivi urbanistici è soggetta all’obbligo del vincolo ai sensi dell’articolo 39. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui la cubatura aggiuntiva sia utilizzata per l’ampliamento di unità abitative esistenti, fermo restando l’obbligo di assunzione del vincolo nel caso in cui l’abitazione ampliata sia suddivisa in tempi successivi.”
(4) Dopo il primo periodo del comma 4 dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “Tale glossario viene approvato tenendo conto dei principi concordati in sede di intesa della Conferenza unificata del 22 febbraio 2018 e confluiti nel decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 marzo 2018.”
(5) Dopo il secondo periodo del comma 5 dell’articolo 21 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente periodo: “Il regolamento edilizio tipo è approvato tenendo conto dei principi concordati in sede di intesa della Conferenza unificata del 20 ottobre 2016, nella quale è stato approvato lo schema di regolamento edilizio tipo.”