(1) Nel testo italiano della lettera a) del comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, la parola: “residenza” è sostituita dalla parola: “abitazione”.
(2) Nella lettera f) del comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “dell’articolo 33, commi da 1 a 7” sono sostituite dalle parole: “dell’articolo 33, commi 3, 4, 5, e 7”.
(3) Nel testo italiano del secondo periodo del comma 3 dell’articolo 23 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, la parola: “alberghiera” è sostituita dalla parola: “ricettiva”.