(1) Il comma 1 dell’articolo 107 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, la presente legge entra in vigore il 1° luglio 2020.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 107 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“2. L’articolo 63, comma 5, l’articolo 103, comma 18, e l’articolo 104, comma 2, della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.”