(1) Il comma 1 dell’articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“1. Fatti salvi i casi di riduzione o esonero di cui alle disposizioni della presente legge, la realizzazione di interventi soggetti a titolo abilitativo comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 79, nonché al costo di costruzione di cui all’articolo 80.”
(2) Il comma 2 dell’articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“2. I proventi dei Comuni derivanti dai contributi di intervento sono destinati prevalentemente alla realizzazione e alla manutenzione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, incluso l’ammortamento dei finanziamenti contratti a tale scopo, nonché all’acquisto delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria.”
(3) Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito: “In caso di intervento subordinato a SCIA, la segnalazione contiene una proposta dell’importo del contributo di intervento, determinato con riferimento alla data di presentazione della SCIA e una attestazione dell’avvenuto pagamento.”
(4) Il comma 6 dell’articolo 78 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“6. Il Consiglio comunale delibera, sulla base del regolamento tipo definito dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio dei Comuni, il regolamento comunale riguardante i criteri per la commisurazione e la corresponsione del contributo d’intervento nonché per la regolamentazione dell’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo ai sensi del comma 4.”