(1) Il comma 2 dell’articolo 38 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“2. Per realizzare le finalità ai sensi dell’articolo 2 e a causa della carenza di aree edificabili adeguate per uno sviluppo urbanistico coerente nell’ambito del programma di sviluppo ai sensi dell’articolo 51, comma 5, lettera a), è da rilevare il numero di alloggi che non vengono occupati da residenti in Provincia ai sensi dell’articolo 39, per poter mettere a disposizione sufficienti aree edificabili per coprire il fabbisogno di abitazioni per la popolazione locale. In occasione di tale rilevamento non vengono conteggiati alloggi per le attività di agriturismo e affittacamere. Per assicurare e mantenere spazi vivibili in maniera stabile e garantire una distribuzione vasta e socialmente sostenibile delle proprietà immobiliari e residenziali, nei Comuni e nelle frazioni, che si trovino al di fuori delle zone economicamente depresse individuate con regolamento di esecuzione alla presente legge, nei quali dall’entrata in vigore di questa legge una quota superiore al 10 per cento degli alloggi esistenti è occupata da non residenti in Provincia ai sensi dell’articolo 39, il 100 per cento della volumetria a destinazione residenziale ai sensi del comma 1 deve essere utilizzata per la realizzazione di abitazioni riservate ai residenti ai sensi dell’Art. 39. La Giunta provinciale definisce d’intesa con il Consiglio dei Comuni i criteri per il rilevamento dettagliato dell’utilizzazione dell’abitazione. Detta limitazione entra in vigore con la pubblicazione del programma di sviluppo ai sensi dell’articolo 53, comma 10, qualora venga superato il succitato limite del 10 per cento.”