(1) Al comma 7 dell’articolo 53 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, la cifra: “30” è sostituita dalla cifra: “90”.
(2) Il terzo periodo del comma 8 dell’articolo 53 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è soppresso.
(3) Nel comma 14 dell’articolo 53 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “inoltre deve sussistere un interesse pubblico generale” sono soppresse.