(1) Il comma 2 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“2. Le procedure per l’approvazione di piani e progetti che, alla data del 30 giugno 2020, risultavano già avviate possono essere concluse in base alle disposizioni procedimentali in vigore fino a tale data.”
(2) Il comma 6 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“6. Salvo diversa disposizione espressa, tutti i vincoli in essere in base alla normativa previgente rimangono in vigore. Con regolamento di esecuzione possono essere previsti, ad integrazione delle disposizioni della presente legge, i casi e le condizioni che, ove ricorrenti, ammettono, previo rilascio del nulla osta dell’autorità competente, la cancellazione dei vincoli inseriti nel libro fondiario in base alla presente legge oppure in base alla normativa urbanistica previgente. È fatta salva la disciplina di cui all’Art. 39, comma 6.”
(3) Dopo il comma 6 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è inserito il seguente comma:
“6/bis Fatti salvi il comma precedente e il comma 6 dell’articolo 39 della presente legge nonché i commi 3 e 3/bis dell’articolo 32 della legge provinciale 2 luglio 2007, n. 3, per tutte le abitazioni per le quali prima del 1° luglio 2020 sono stati assunti i vincoli di cui all’articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, nel testo vigente fino al 30 giugno 2020, si continuano ad applicare le disposizioni fino ad allora vigenti.”
(4) Nel terzo periodo del comma 12 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “Prima del rilascio del titolo abilitativo per l’utilizzo del diritto edificatorio concesso” sono sostituite dalle parole: “Prima della segnalazione dell’agibilità”.
(5) Nel quinto periodo del comma 12 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo le parole: “parere vincolante dalla commissione masi chiusi locale” sono inserite le parole: “, vistato dalla ripartizione provinciale competente in materia di agricoltura,”.
(6) Il comma 15 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“15. Le zone produttive esistenti al di fuori dell’area insediabile al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono essere edificate e, secondo la procedura di cui all’articolo 54, comma 2, ampliate in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 2. Gli esercizi con destinazione d’uso ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera f), che svolgano legittimamente l'attività segnalata e si trovino al di fuori dell’area insediabile possono essere ampliati fino al 50 per cento della superficie esistente a scopo produttivo all’entrata in vigore della presente legge; qualora venga superato l’ampliamento ammissibile del 50 per cento, deve essere individuata una zona produttiva con la procedura di cui all’articolo 54, comma 2.”
(7) Dopo il comma 16 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
“17. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 39, i Comuni pubblicano, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’elenco ivi previsto.”
(8) Dopo il comma 17 dell’articolo 103 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
„18. La disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 104 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, non si applica agli obblighi di convenzionamento in misura inferiore al 100 per cento basati su convenzioni urbanistiche che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 23, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 10. Sono fatti salvi gli obblighi di convenzionamento in misura inferiore del 100 per cento, qualora riguardino zone di espansione e di completamento, la cui individuazione sia già stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione in data 13 luglio 2018 e i relativi piani di attuazione, se previsto dal piano urbanistico, siano già stati approvati in data 13 luglio 2018. Il convenzionamento di cui all’articolo 104, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è obbligatorio per le abitazioni per le quali in data 5 ottobre 2018 non sia stata ancora rilasciata alcuna concessione edilizia. Al di fuori delle aree per l’edilizia abitativa agevolata, la presente disciplina non si applica al volume abitativo esistente non soggetto a vincolo di convenzionamento quando nell’ambito dello stesso volume, anche in occasione di interventi di recupero incluse la demolizione e ricostruzione, venga aumentato il numero delle abitazioni. I vincoli iscritti nel libro fondiario relativi agli obblighi di convenzionamento assunti a partire dal 13 luglio 2018 in base all’articolo 104, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e rientranti tra le deroghe previste nel presente comma, possono essere cancellati previo nulla osta del Sindaco/della Sindaca e previa corresponsione del contributo sul costo di costruzione dovuto nell’ammontare stabilito dal regolamento comunale il giorno del rilascio del nulla osta.”