(1) Il comma 2 dell’articolo 80 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“2. Il Consiglio comunale stabilisce nel regolamento di cui all’articolo 78, comma 6, nel rispetto del regolamento tipo, la quota parte del contributo di intervento commisurata al costo di costruzione; tale quota ammonta a un massimo del 15 per cento per gli edifici con destinazione d’uso “residenza” e a un massimo del tre per cento per tutte le altre destinazioni, compresi gli interventi edilizi di cui all'articolo 37, comma 4. Tale limite massimo si applica anche agli edifici o a parti di essi utilizzati contemporaneamente per due o più attività rientranti nelle categorie di cui all’Art. 23, comma 1, lettere da b) a g).”