(1) Nel comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, le parole: “articolo 61” sono sostituite dalle parole: “articolo 60”.
(2) Nel comma 7 dell’articolo 48 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, dopo la parola: “bosco,” sono inserite le parole: “verde alpino e pascolo,”.