(1) Il punto E 1) dell’allegato E della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, è così sostituito:
“E 1) gli interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi elaborati secondo i criteri qualitativi definiti con regolamento della Giunta provinciale, previo parere del Consiglio dei Comuni. Tali piani attuativi devono contenere precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza deve essere esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o in sede di ricognizione di quelli vigenti;”