1. Le pratiche di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 889/2008 sono consentite a seguito di un’autorizzazione del veterinario o della veterinaria ufficiale competente. Tali pratiche devono comunque essere effettuate secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e illustrate nel dettaglio al paragrafo “Mutilazione e altre pratiche” dell’allegato al citato articolo, nonché secondo la normativa vigente in materia di protezione degli animali.
2. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale dei bovini nelle prime 3 settimane di vita è ammessa, sotto il controllo di un medico veterinario, senza autorizzazione del veterinario o della veterinaria ufficiale competente.