1. L’Assessore o l’Assessora provinciale all’agricoltura fissa i criteri e le modalità necessari a verificare la disponibilità in commercio di cera grezza biologica, onde consentire l’eventuale uso di cera d’api non biologica ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (CE) n. 889/2008.
2. La dimostrazione di assenza di sostanze non autorizzate nella cera utilizzata di cui all’articolo 44, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (CE) 889/2008, deve essere supportata da risultati analitici.