1. L’autorità competente di cui all’articolo 78 del regolamento (CE) n. 889/2008 è l’organismo di controllo a cui l’operatore è assoggettato.
2. Ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008, il termine temporale massimo entro cui l’operatore deve informare l’organismo di controllo dello spostamento degli apiari è di 10 giorni. Se l’operatore consegna a priori all’organismo di controllo un piano relativo agli spostamenti spaziali e temporali delle postazioni degli alveari nell’arco della stagione, è esonerato dall’obbligo di comunicare ogni singolo spostamento.