1. Il numero massimo di animali per ettaro è quello indicato nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 889/2008. Per gli animali non elencati nel citato allegato valgono le disposizioni di calcolo in Unità Bovina Adulta (UBA) previste all’articolo 14 del decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6. Per il calcolo tecnico del numero di animali allevabili per ogni ettaro di superficie agricola utilizzabile in rapporto al vincolo dei 170 kg di azoto per anno/ettaro ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 889/2008, vengono applicate le disposizioni previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole forestali 7 aprile 2006, emanato di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e trasporti, delle attività produttive e della salute, e pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006.