1. Ai fini dell’inserimento nell’elenco provinciale degli operatori dell’agricoltura biologica, l’operatore si attiene al decreto ministeriale 1 febbraio 2012, n. 2049, recante “Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91”.
2. Ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, sono esentati dall’applicazione del medesimo articolo gli operatori che vendono prodotti da agricoltura biologica al consumatore o all’utilizzatore finale in imballaggi preconfezionati, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto vendita, non li importino da un Paese terzo o non abbiano affidato tale attività a terzi. Per magazzino in connessione con il punto vendita si intende un magazzino di servizio esclusivo per uno specifico punto vendita.