1. Per gli organismi di controllo autorizzati ad operare sul territorio nazionale valgono le disposizioni del decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, relative all’etichettatura dei prodotti da agricoltura biologica ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 834/2007.
2. Per gli organismi di controllo autorizzati dalla Giunta provinciale ad operare sul territorio dalla Provincia autonoma di Bolzano valgono le seguenti disposizioni: sull’etichetta deve comparire il numero di codice assegnato all’organismo di controllo dall’autorità di controllo competente. Esso è una combinazione alfanumerica che inizia con la sigla IT, seguita dalla sigla BIO e da un numero di riferimento composto da tre cifre, e termina con la sigla BZ. Tale numero di codice deve essere preceduto dalla dicitura: “Organismo di Controllo autorizzato” e facoltativamente dalla dicitura „Zugelassene Kontrollstelle“.
3. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il nome o la ragione sociale dell’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l’etichettatura, nonché il codice identificativo attribuito dall’organismo di controllo. Il codice identificativo dell’operatore è preceduto dalla dicitura “operatore controllato n.:” e facoltativamente dalla dicitura „Kontrolliertes Unternehmen Nr.“.
ESEMPIO:
Organismo di controllo autorizzato
Zugelassene Kontrollstelle
IT BIO XXX BZ
Operatore controllato n.
Kontrolliertes Unternehmen Nr.
XXXX