1. L’Assessore o l’Assessora provinciale all’agricoltura fissa i criteri e le modalità di verifica della reperibilità di materiale di moltiplicazione vegetativa biologico di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 889/2008.
2. Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, ha delegato all’ENSE (Ente Nazionale Sementi Eletti) la competenza per il rilascio delle autorizzazioni all’uso di sementi e tuberi di patata da semina non biologici.
3. L’utilizzo di miscugli di sementi composti in parte da semente non biologica proveniente da altri Stati membri è consentito solo se è autorizzato dall’autorità competente.