1. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto v), del regolamento (CE) n. 834/2007 e dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 889/2008, è consentito il pascolo di animali biologici su aree di pascolo comune non biologiche e il pascolo di animali non biologici su aree di pascolo biologiche. Con una dichiarazione scritta il proprietario o la proprietaria delle superfici, oppure il o la rappresentante legale deve garantire la rintracciabilità della concimazione effettuata e dei trattamenti fitosanitari eseguiti. Agli organismi di controllo compete verificare che gli interventi agronomici siano effettuati nel rispetto del quadro normativo.