1. Autorità competente per l’autorizzazione all’uso di avicoli non biologici ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 889/2008 è la Ripartizione provinciale Agricoltura
2. L’Assessore o l’Assessora provinciale all’agricoltura determina i criteri e le modalità di verifica della disponibilità di avicoli allevati con metodo biologico ai sensi dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 889/2008.