1. L’autorità competente incaricata di rilasciare l’autorizzazione per l’aumento delle percentuali massime di mammiferi non biologici consentite per il rinnovo del patrimonio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 889/2008, è la Ripartizione provinciale Agricoltura.
2. L’Assessore o l’Assessora provinciale all’agricoltura determina i criteri e le modalità di verifica della disponibilità di animali allevati con metodo biologico di cui all’articolo 9, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (CE) n. 889/2008.
3. Per “razze minacciate di abbandono” di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 889/2008, si intendono le razze elencate nelle misure agro-ambientali del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia autonoma di Bolzano.