1. Se in occasione della verifica della documentazione di spesa presentata per la liquidazione del contributo o del saldo, nel caso sia stato erogato un anticipo, risulta che la spesa effettivamente sostenuta è inferiore a quella ammessa e assunta come base di calcolo per il contributo, il beneficiario decade dal contributo per la parte eccedente e il contributo spettante viene ridotto in proporzione. Se sono già stati erogati degli anticipi e il contributo viene ridotto per un importo superiore al saldo, il beneficiario deve restituire la somma eccedente già erogata, maggiorata degli interessi legali.
2. Se, successivamente al provvedimento di concessione, emergono fatti che avrebbero portato al rigetto della domanda o che avrebbero determinato un diverso esito dell’istruttoria, si procede alla revoca totale o parziale del contributo. Il beneficiario deve restituire la somma non spettante già erogata, maggiorata degli interessi legali.
3. Qualora durante l’anno di concessione del contributo venga accertata l’inosservanza dei presenti criteri ovvero delle disposizioni in materia di benessere e protezione degli animali, il beneficiario decade dal contributo con riferimento a tutte le spese effettuate in data successiva all’accertamento e deve restituire la somma non spettante già erogata, maggiorata degli interessi legali.
4. Nel caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci nella domanda di concessione del contributo o in qualsiasi altro atto o documento presentato per ottenere il contributo o nel caso di omissione di informazioni dovute, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
5. In caso di restituzione totale o parziale del contributo, gli interessi legali vanno calcolati dalla data di liquidazione delle singole rate.