Pubblicato nel B.U. 7 ottobre 2008, n. 41.
Sostituisce l'art. 2 del D.P.G.P. 6 marzo 1989, n. 4.
Sostituisce l'art. 3 del D.P.G.P. 6 marzo 1989, n. 4.
Sostituisce l'art. 5 del D.P.G.P. 6 marzo 1989, n. 4.
Sostituisce l'art. 6 del D.P.G.P. 6 marzo 1989, n. 4.
(1) 6)
(2) 7)
(3) 8)
(4) 9)
(5) 10)
Sostituisce l'art. 8, comma 1, lettera g) del D.P.G.P. 6 marzo 1989, n. 4.
Sostituisce l'art. 8, comma 2, del D.P.G.P. 6 marzo 1989, n. 4.
Sostituisce l'art. 8, comma 3, del D.P.G.P. 6 marzo 1989, n. 4.
Sostituisce l'art. 8, comma 5, del D.P.G.P. 6 marzo 1989, n. 4.
Aggiunge i commi 7 e 8 all'art. 8 del D.P.G.P. 6 marzo 1989, n. 4.
(1) Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la Giunta provinciale determina le norme tecniche di all'art. 2.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Vedi l'art. 5, comma 1, e l'allegato A nel D.P.G.P. 6 marzo 1989, n. 4.
Vedi l'art. 5, comma 2, e l'allegato B nel D.P.G.P. 6 marzo 1989, n. 4.
Vedi l'art. 3, comma 1, e l'allegato C nel D.P.G.P. 6 marzo 1989, n. 4.