(1) L'avviso di selezione per l'attribuzione degli assegni di cui al Capo III del Titolo III della legge, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, indica le specialità ed il numero dei posti, ed eventualmente le strutture in relazione alle quali l'assegno può essere fruito, il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati e le modalità della selezione. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione.
(2) Il bando di selezione può prevedere che ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14, il godimento di determinati assegni sia riservato a specifiche categorie di aspiranti.
(3) I bandi di selezione possono essere distinti per strutture convenzionate o non convenzionate. Per queste ultime l'avviso di selezione può prevedere che l'assegno possa essere concesso esclusivamente se esse possiedono determinati requisiti.
(4) Nella domanda va indicata la specialità e l'università o l'organismo a cui si aspira. Alla domanda va allegata la documentazione curriculare.
(5)La commissione di valutazione, composta da cinque persone scelte in modo da garantire la prevalenza di esperti nelle discipline mediche, forma la graduatoria degli idonei, previo esame della documentazione presentata e previo controllo della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2.5)
(6) La valutazione delle domande e la formazione della graduatoria si basano sui seguenti elementi, secondo i criteri di punteggio riportati nell'avviso di selezione:
- a) titoli di studio, i quali sono requisiti d' accesso agli interventi di sostegno ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale del 15 novembre 2002, n. 14, con specifico riguardo ai titoli accademici, anche postlaurea;
- b) titoli scientifici, ivi comprese l' attività di ricerca, le pubblicazioni, la partecipazione ad iniziative o ad organismi nel rispettivo campo professionale;
- c) titoli formativi e professionali nel rispettivo campo professionale;
- d) titoli di servizio nel rispettivo campo professionale;
- e) titoli didattici nel rispettivo campo professionale.
(7) A parità di punteggio, è preferito o preferita l'aspirante che non risulti già in possesso di un titolo di formazione medica specialistica.
(8) L'ammontare degli assegni varia da Euro 1.549,37 a Euro 2.500,00 mensili lordi in base al fatto che il luogo di formazione ed in base alla convenzione stipulata con l'ente di formazione.
(9) Per la frequenza di formazioni integrative, svolte dopo l'assolvimento della formazione specialistica e in base ai rispettivi criteri possono essere concessi contributi di importo pari al 50 per cento delle tasse d'iscrizione e fino ad un massimo di Euro 2.500,00 annui o gli importi indicati dal comma 8, in base al fabbisogno del Servizio Sanitario Provinciale e in relazione alla durata della formazione.