(1) Ove richiesto dal presente regolamento, i progetti possono essere approvati dalla competente autorità esclusivamente previa contestuale verifica di compatibilità idrogeologica o idraulica, di seguito denominata verifica di compatibilità. Nel corso di detta verifica si valutano altresì la conformità alle disposizioni del presente regolamento, nonché gli effetti e le implicazioni per la sicurezza di persone e beni. L’elaborazione di questa verifica è a spese del proprietario o gestore in questione. 11)
(2) La verifica di compatibilità può essere effettuata solo per progetti nelle zone già indagate nella relativa categoria di grado di studio. Essa stabilisce la compatibilità del progetto con i pericoli rilevati dalla carta delle zone di pericolo del comune e deve essere predisposta ai sensi delle direttive. Con la verifica di compatibilità devono essere date indicazioni vincolanti relative a:
- valutazione del rischio specifico in base alle interferenze tra dissesti ed uso del suolo attuale e programmato;
- esistenza di elementi vulnerabili e gravità dei danni potenziali;
- valutazione delle misure di sicurezza necessarie;
- garanzia che non siano cagionati danni o rischi maggiori a terzi.
(3) Le verifiche di compatibilità devono tenere conto di quanto previsto dai piani territoriali, urbanistici e di settore in vigore o adottati e, se del caso, devono essere corredate da cartografia in scala opportuna, secondo le indicazioni di cui alle direttive.
(4) Le verifiche di compatibilità possono essere elaborate esclusivamente da tecnici con qualifica adeguata, nonché da dipendenti della pubblica amministrazione inquadrati nel profilo professionale corrispondente.
(5) I risultati della verifica di compatibilità sono vincolanti per l’approvazione o l’autorizzazione dell’opera da parte dell’autorità competente.
(6) La verifica di compatibilità non sostituisce la valutazione d’impatto ambientale, le relazioni ed altre valutazioni equivalenti richieste al soggetto promotore da norme provinciali o statali.