(1) Gli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, rispettivamente per le grandi e medie strutture di vendita, sono elaborati tenendo conto degli indirizzi e criteri programmatori provinciali, nonché della rete di vendita effettivamente esistente.
(2) La pianificazione provinciale deve in particolare definire i limiti di presenza, a livello provinciale, comprensoriale o di ambiti sovracomunali, delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali.
(3) La programmazione comunale, obbligatoria per i comuni con oltre 1000 abitanti, deve in particolare regolare lo sviluppo a livello comunale o a livello di ambiti territoriali omogenei più ristretti, delle medie strutture di vendita, tenendo eventualmente conto anche della rete di vendita esistente nei comuni confinanti o limitrofi.
(4) Gli strumenti di pianificazione provinciale e comunale, approvati rispettivamente dalla Giunta provinciale e dal Consiglio comunale, hanno durata quinquennale e possono essere prorogati dagli stessi organi, fino al massimo di due anni. La validità degli strumenti di pianificazione di cui al presente comma decorre dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. In casi particolari, i piani provinciale e comunale possono essere modificati anche prima della loro scadenza, sentiti i pareri previsti dalla legge per l'approvazione dei medesimi. Se il comune non approva il piano nei termini di cui al presente regolamento, le domande di autorizzazione vanno comunque esaminate con riferimento agli indirizzi e criteri programmatori provinciali.