(1) I comuni possono predisporre un piano di localizzazione dei punti vendita sulla base delle direttive provinciali e dei seguenti criteri:
(2) Il piano prevede la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee dal punto di vista urbanistico e commerciale ed individua per ciascuna zona la dislocazione dei punti vendita già esistenti e di quelli di nuova istituzione.
(3) Prima dell'approvazione del piano vanno consultate le associazioni degli editori e dei distributori più rappresentative a livello nazionale e le organizzazioni sindacali dei rivenditori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
(4) Il piano ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e può essere prorogato per ulteriori due anni.8)