(1) Nella domanda di autorizzazione per l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di medie e grandi strutture di vendita, nonché per l'eventuale variazione del settore merceologico trattato, l'interessato dichiara:
- di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
- il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita, distinte per settore merceologico dell'esercizio, allegando la relativa planimetria;
- il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria e delle norme urbanistiche, in particolare quelle relative alla tipologia della zona urbanistica ed alla destinazione d'uso dei locali;
- l'iscrizione al registro delle imprese salvo nuova azienda non ancora iscritta.
(2) Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. Prima del rilascio materiale dell'autorizzazione, l'autorità competente richiede all'interessato tutti i documenti non già in suo possesso e ritenuti necessari a certificare i fatti e i dati dichiarati all'atto della domanda, salvo quelli per i quali è sufficiente ed è stata resa l'autocertificazione, ed in particolare la planimetria dei locali di vendita, approvata dall'organo competente, e riportante la destinazione d'uso di commercio al dettaglio.
(3) Nel provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita deve essere indicata la superficie di vendita autorizzata, distinta per settore merceologico. L'autorizzazione amministrativa è unica per ogni punto di vendita e deve essere aggiornata in caso di subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda.
(4) Il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più di tali reparti, perché li gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, dandone immediata comunicazione alla camera di commercio, al comune ed all'ufficio delle imposte sul valore aggiunto. In difetto risponde dell'attività esercitata dal soggetto stesso. Questi deve fare denuncia dell'esercizio dell'attività alla camera di commercio. La fattispecie di cui al presente comma non costituisce un caso di subingresso.
(5) Il titolare dell'impresa o l'ente che svolge attività commerciale può nominare un proprio preposto alla gestione di uno o più esercizi commerciali, di uno o più reparti di essi. Tale nomina deve essere attestata con atto sostitutivo di notorietà oppure con autocertificazione sottoscritta dalle parti. Il preposto deve possedere i requisiti di cui all'articolo 3 ed è responsabile dell'attività svolta nei locali di vendita.