pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo il medico che:
(2) È inoltre, incompatibile il medico che:
(3) Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del decreto legislativo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'articolo 23 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire scelte da parte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari.
(4) L'insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo comporta la cessazione del rapporto convenzionale.
riportata al n. XIV - A/x'
riportata al n. V - E/h