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In vigore al: 21/11/2014

c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 33661)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

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1)

pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48

Art. 4 (Incompatibilità)

(1) Ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo il medico che:

  • a)  sia titolare di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche precario, ad eccezione dei medici di cui all' articolo 6, comma 1, del D.L. 14 giungo 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296, dei medici che esplichino la funzione di coordinatore di distretto, degli igienisti distrettuali di cui all'articolo 8 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 224), dei medici che svolgono attività di emergenza sanitaria territoriale regolamentata con deliberazione della Giunta provinciale n. 2020/1991, nonché dei medici che svolgono attività di continuità assistenziale sotto forma di disponibilità domiciliare e di quelli che svolgono attività di continuità assistenziale in forma attiva con un numero di scelte inferiore a 1000.
  • b)  eserciti altre attività o sia titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario provinciale;
  • c)  svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato;
  • d)  sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;
  • e)  sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta, convenzionati ai sensi dell' articolo 8, comma 1, D.leg.vo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

(2) È inoltre, incompatibile il medico che:

  • a)  svolga funzioni fiscali per conto dell' Azienda o dell'INPS limitatamente all'ambito di operatività;
  • b)  fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
  • c)  operi, a qualsiasi titolo, in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionati o accreditati e soggetti ad autorizzazione ai sensi dell' articolo 43 della legge n. 833/1978;
  • d)  intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi dell' articolo 8, comma 5, D. leg.vo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
  • e)  sia iscritto o frequenti il corso di formazione in medicina generale di cui alla legge provinciale 26 agosto 1993, n. 142), ed i corsi di specializzazione di cui al D. leg.vo n. 257/1991.

(3) Il medico che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi del decreto legislativo n. 626/94, fermo quanto previsto dall'articolo 23 in tema di limitazione di massimale, non può acquisire scelte da parte dei dipendenti delle aziende per le quali opera o dei loro familiari.

(4) L'insorgenza di una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente articolo comporta la cessazione del rapporto convenzionale.

4)

riportata al n. XIV - A/x'

2)

riportata al n. V - E/h

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