pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) Oltre che in esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, il medico deve essere sospeso dalla attività di medicina generale per tutta la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo, nonché nei casi di servizio prestato all'estero per tutta la durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38.
(2) Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve farsi sostituire seguendo le modalità stabilite dall'articolo 21.
(3) L'iscrizione nell'elenco è sospesa d'ufficio per sospensione dall'albo professionale.
(4) In materia si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154.