pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) La presente convenzione provinciale regola, ai sensi dell'articolo 28 comma 1, della legge provinciale 30 gennaio 1997, n. 1, il rapporto autonomo, continuativo e coordinato, che si instaura fra le Aziende unità sanitarie locali - di seguito denominate Aziende - ed i medici di medicina generale, per lo svolgimento dei compiti di:
(2) Il rapporto di assistenza primaria può essere instaurato da parte delle Aziende solo con i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dalla legge provinciale 26 agosto 1993, n. 142), e successive modifiche ed integrazioni.
riportata al n. V - E/h