pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48
(1) I comitati consultivi di cui agli articoli 11 e 12 devono essere istituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni e comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso.
(2) I comitati sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti e le loro deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
(3) In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
(4) I supplenti partecipano alle riunioni dei comitati con diritto di parola e di voto solo in caso di assenza dei titolari.