(1) A ciascun membro di parte medica convenzionato per la Medicina Generale presente nei Comitati e/o Commissioni previste dal presente accordo, è riconosciuto un rimborso spese omnicomprensivo pari a lire 200.000 per singola seduta.
(2) I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e provinciale, i medici nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonché i medici eletti al Parlamento o ai consigli regionali, provinciali o comunali possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario. Detto compenso, omnicomprensivo, non può essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo per gli incarichi a rapporto orario per le attività territoriali, ex articolo 48 L. 833/1978.
(3) A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali in riunioni ufficiali con la controparte pubblica provinciale a ciascun membro di parte medica partecipante, designato dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, con un massimo di 10 rappresentanti medici, viene riconosciuto un rimborso spesa omnicomprensivo pari a lire 150.000 per seduta.
(4) Il pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, commi 1 e 3, da parte dell'Azienda che amministra la posizione del medico è effettuato, di norma, entro il mese successivo allo svolgimento delle riunioni stesse e previa comunicazione scritta da parte della provincia.