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In vigore al: 21/11/2014

c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 33661)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

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1)

pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48

Art. 2 (Graduatoria provinciale)

(1) I medici da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dal presente accordo sono tratti dalla graduatoria per titoli, predisposta annualmente a livello provinciale.

(2) I medici che aspirano all'iscrizione nella graduatoria provinciale devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:

  • a)  iscrizione all' albo professionale;
  • b)  non aver compiuto il cinquantesimo anno di età;
  • c)  essere in possesso dell' attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al D.P.R. 26 luglio 1976, n. 7523), e successive modifiche ed integrazioni;
  • d)  essere in possesso dell' attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dalla legge provinciale 26 agosto 1993, n. 14, e successive modifiche ed integrazioni.

(3) Si prescinde dal requisito del limite di età per i medici che alla scadenza del termine di cui al comma 4 siano titolari, anche se in altra regione, di incarico a tempo indeterminato disciplinato dall'accordo collettivo nazionale di cui al D.P.R. 484/96.

(4) Ai fini dell'inclusione nella graduatoria provinciale annuale i medici devono inviare, con plico raccomandato entro il termine del 30 giugno, all'Assessorato alla Sanità della provincia, una domanda conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati.

(5) Ai fini della graduatoria sono valutati solo i titoli posseduti alla data del 31 maggio dell'anno in corso.

(6) Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria provinciale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonché di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.

(7) La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.

(8) L'amministrazione provinciale, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui al successivo articolo 3, previo parere obbligatorio del Comitato di cui all'articolo 12, predispone una graduatoria provinciale da valere per l'anno solare successivo, specificando, a fianco di ciascun nominativo il punteggio conseguito, le eventuali situazioni di incompatibilità e la residenza.

(9) La graduatoria è resa pubblica entro il 15 ottobre sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro 30 giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all'Amministrazione provinciale istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.

(10) La graduatoria provinciale, previo parere obbligatorio del Comitato ex articolo 12, è approvata in via definitiva entro il 15 dicembre dall'amministrazione provinciale e comunicata alle Aziende e all'Ordine provinciale dei medici della Provincia.

3)

riportato al § 25

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